Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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il cap se obbliga a partecipare nuove categorie di impianti, o adeguarlo verso il basso se categorie di impianti vengono escluse dall’obbligo di partecipare al SSQE. Per le centrali termiche a combustibili fossili non è tuttavia previsto un adeguamento del cap.

Per il traffico aereo viene fissato un cap separato tratto dai dati storici dei partecipanti. A differenza dell’UE, che si appoggia su dati precedenti degli anni 2004–2006, la Svizzera pone quale base i dati ancora da rilevare relativi alle tonnellate-chilometro del 2018. I dati dei partecipanti vengono sommati. La somma corrisponde all’82 per cento del cap. Il 15 per cento è disponibile per la messa all’asta, il 3 per cento viene assegnato alla riserva; in virtù del breve periodo di impegno fino al 2020, dalla riserva non verranno consegnati diritti di emissione ai gestori. In linea di massima, tutti i voli che decollano o atterrano in Svizzera sono assoggettati al SSQE. Sono esclusi i voli che decollano nello Spazio economico europeo (SEE) e atterrano in Svizzera e sono già coperti nel SSQE dell’UE. Se l’UE porta avanti la limitazione ai voli all’interno dello SEE43 con scadenza 2016 (cfr. n. 4.2), il SSQE svizzero comprenderebbe di conseguenza solamente i voli all’interno della Svizzera, nonché dalla Svizzera nello SEE. Sono previste ulteriori eccezioni per voli militari, di soccorso, a vista, di diporto, d'istruzione e a scopi di ricerca, nonché per i gestori che rimangono al disotto di specifici valori soglia per quanto concerne il peso, la produzione annuale di gas serra e il numero di voli. Non sono considerati i voli che si limitano a sorvolare la Svizzera.

Sono obbligati a partecipare i gestori di aeromobili svizzeri e stranieri. Devono consegnare diritti di emissione per un volume pari alle emissioni di gas serra causate dai loro voli e coperte nel SSQE. Sulla base delle tonnellate-chilometro rilevate nel 201844, ricevono un’assegnazione a titolo gratuito. È possibile che i gestori di aeromobili o i voli effettuati da essi siano coperti in parte nel sistema svizzero di scambio di quote di emissioni e in parte in quello dell’UE (p. es. per voli tra la Svizzera e lo SEE). Al fine di ridurre l’onere amministrativo per i gestori, in questo caso un gestore viene amministrato dal servizio svizzero o da quello competente nell’UE. La Svizzera è competente per i gestori per i quali ha rilasciato un’autorizzazione di esercizio e per eventuali gestori extraeuropei le cui attività di volo all’interno dello spazio SEE sono, storicamente, maggiori a partire dalla Svizzera. Per questi gestori essa esegue anche il SSQE dell’UE (monitoraggio, assegnazione e consegna di diritti di emissione) e inoltra all’autorità competente del SSQE dell’UE i diritti di emissione che non sono previsti per la consegna nel SSQE svizzero.

Con il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni è previsto che partecipanti allo SSQE svizzero possano richiedere un accesso alla messa all’asta di diritti di emissione europei e viceversa i partecipanti nel SSQE dell’UE un accesso alla messa all’asta di diritti di emissione svizzeri. Affinché l’accesso venga effettivamente concesso, il partecipante deve soddisfare requisiti minimi in materia di obbligo di diligenza. Le condizioni per un accesso alla messa all’asta svizzera vengono inasprite di conseguenza attenendosi alle normative nel SSQE dell’UE, ad esempio per quanto concerne la capacità finanziaria dell’offerente. Se la messa all’asta svizzera è svolta dall’UFAM, per la partecipazione è necessario un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.

Per l’inizio del 2018, con la messa in vigore della riveduta direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari45, nell’UE sono previste modifiche per quanto concerne la natura giuridica dei diritti di emissione: questi vengono definiti esplicitamente come cosiddetti strumenti finanziari (cfr. n. 4.2). Le implicazioni pratiche per le messe all’asta di diritti di emissione nell’UE, nonché per gli offerenti, non sono tuttavia ancora definite. Questi sviluppi vengono seguiti attivamente per verificare nel contesto del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni gli eventuali ulteriori adeguamenti legislativi necessari.

43 Art. 28a della Direttiva 2003/87/CE (cfr. nota 30).

44 Il numero delle tonnellate-chilometro si ottiene moltiplicando le rotte aeree percorse in un anno (in km) per i carichi utili trasportati (in t).

45 Direttiva 2014/65/UE (cosidd. MiFID II, cfr. nota 35).