Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive, Mi-FID).37 Nel 2014 è stata decisa una nuova versione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosidd. MiFID II).38 Essa assoggetterà ora alla normativa europea in materia di mercati finanziari anche le operazioni spot con diritti di emissione. Per i gestori di impianti fissi e di aeromobili che sono obbligati a partecipare al SSQE dell’UE sono previste deroghe. L’attuazione concreta è però ancora in sospeso. In ragione dei costosi lavori preliminari generali della MiFID II la sua messa in vigore è stata rimandata dall’inizio del 2017 all’inizio del 2018.

Nel 2015 è stato deciso di introdurre una riserva stabilizzatrice del mercato al fine di opporsi ai bassi prezzi del CO in seguito all’offerta eccessiva di diritti di emissione.39 Nel caso di

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un’offerta eccessiva al di sopra di una determinata soglia viene sfruttata e trasferita in una riserva stabilizzatrice del mercato una certa quantità di diritti di emissione. Nel caso contrario, il quantitativo venduto all’asta viene aumentato dei diritti di emissione supplementari dalla riserva stabilizzatrice del mercato. Questo strumento deve diventare operativo il 1° gennaio 2019.

4.3 Sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE dopo il 2020

Nel luglio del 2015 la Commissione europea ha presentato la sua proposta di revisione del SSQE dell’UE per il periodo successivo al 2020.40 Il progetto indirizza solamente l’inclusione dei gestori di impianti stazionari e, in virtù delle decisioni mancanti dell’ICAO (cfr. n. 4.2 e

n. 6.7.1), non fa ancora alcuna affermazione sull’inclusione del trasporto aereo nel SSQE dell’UE dopo il 2020. Le emissioni coperte nel SSQE dell’UE mediante la misura mondiale dell’ICAO o i voli internazionali non fanno parte degli obiettivi dell’UE in materia di clima.

Il SSQE dell’UE nel settore stazionario deve fornire un contributo considerevole all’obiettivo di riduzione dell’UE fino al 2030 di almeno il 40 per cento rispetto al 1990. Il progetto prevede di conseguenza un più rapido abbattimento della quantità di diritti di emissione da consegnare: in futuro il cap deve essere ridotto del 2,2 per cento l’anno (finora 1,74 %, anno di riferimento media 2008–2012). La quota dei diritti di emissione che vengono messi all’asta deve per lo meno rimanere uguale a quella del periodo di scambio 2013–2020 (probabilmente il 57 %, cfr. n. 4.2). Come finora, per la produzione di energia elettrica non c’è alcuna assegnazione a titolo gratuito. Per i rimanenti settori, i parametri di riferimento per l’assegnazione a titolo gratuito vengono adeguati in due fasi al progresso tecnologico. Per l’assegnazione a titolo gratuito si continua a considerare il rischio di rilocalizzazione all’estero. I certificati esteri non sono più ammessi.

Devono essere istituiti in più due nuovi fondi: un fondo per l’innovazione a sostegno di innovazioni a basso tenore di gas serra, ad esempio nelle energie rinnovabili e nella cattura e nell'immagazzinamento del CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS), e un fondo per l’ammodernamento volto a promuovere l’ammodernamento dei sistemi energetici negli Stati membri a più basso reddito.

Il progetto di direttiva di revisione del SSQE dell’UE, dal quale al momento è ancora escluso il traffico aereo, viene attualmente discusso dal Parlamento europeo. Una decisione è attesa nel primo trimestre del 2017.

37 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

38 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

39 Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE, GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1.

40 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, COM (2015) 337 final.