Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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5 Collegamento dello scambio di quote di

emissioni

5.1 Stato dei negoziati

La Svizzera ha negoziato dall’inizio del 2011 con la Commissione europea su un collegamento dei due sistemi di scambio di quote di emissione. I negoziati hanno potuto essere conclusi nel gennaio del 2016 con la parafatura di un relativo accordo. Affinché possa entrare in vigore, deve essere firmato e ratificato da entrambe le Parti. La tabella di marcia a tale scopo non è ancora definita. Il Consiglio federale persegue un collegamento, se possibile, prima del 2020. Attualmente l’UE fa tuttavia dipendere una firma dell’Accordo da progressi nella questione della libera circolazione delle persone. Fino al la firma l’Accordo rimane confidenziale.

5.2 Riassunto dell’Accordo parafato

Il fulcro dell’Accordo è il riconoscimento reciproco di diritti di emissione svizzeri ed europei che possono consegnare coloro che sono tenuti a partecipare al SSQE della Svizzera o dell’UE. Ciò consente in particolare a gestori nel SSQE svizzero, di scambiare diritti di emissione sul mercato europeo, nettamente più grande e dotato di più liquidità. Le conseguenze sono un allineamento dei prezzi per diritti di emissione e delle condizioni di concorrenza per le imprese svizzere rispetto ai loro concorrenti europei.

L’Accordo disciplina degli aspetti tecnici essenziali del collegamento, nonché il quadro istituzionale per il monitoraggio e l’eventuale sviluppo ulteriore dell’Accordo.

Come avviene di solito in altri accordi con l’UE, l’Accordo sul collegamento deve essere amministrato da un comitato misto composto da rappresentanti della Svizzera e dell’UE. Le decisioni vengono prese ogni volta con il consenso reciproco. Poiché formalmente l’Accordo è un accordo di cooperazione tecnica e non un accordo sull’accesso al mercato, un eventuale accordo quadro istituzionale non è applicabile a questo Accordo. Con esso, la Svizzera non riprende alcun diritto UE.

Dal punto di vista tecnico, devono essere garantite in primo luogo l’efficacia di politica climatica, la parità di trattamento dei partecipanti e, rispettivamente, l’integrità o la sicurezza dei sistemi. L’Accordo disciplina in proposito la compatibilità o l’armonizzazione degli elementi cardine dei due sistemi, in particolare:

- la copertura settoriale: misurata rispetto a cosiddetti criteri minimi, l’inclusione dei ge-

stori di impianti fissi nei due SSQE è attualmente riconosciuta come compatibile. Riguardo al periodo di scambio dopo il 2020 è tuttavia prevista una verifica della compatibilità.

Con il collegamento, anche i gestori di aeromobili devono essere inclusi nel SSQE svizzero. I criteri per l’obbligo di partecipazione, la definizione della quantità disponibile di diritti di emissione (cap per i gestori di aeromobili), nonché la consegna dei diritti di emissione, specialmente l’assegnazione a titolo gratuito e la messa all’asta, devono orientarsi ai principi nel SSQE dell’UE (per i dettagli cfr. n. 5.3). Alla luce di un’eventuale decisione dell’ICAO nell’autunno del 2016 per la fine del 2016 è prevista una verifica delle normative nell’Accordo sull’inclusione del trasporto aereo. Nel 2018, di pari passo con l’UE, la Svizzera deve effettuare una rilevazione sull’arco di un anno di dati relativi alle tonnellate-chilometro. Sulla base di questi dati viene calcolata l’assegnazione a titolo gratuito in entrambi i sistemi per il periodo 2021–2030. I gestori di aeromobili vengono amministrati ogni volta solamente da un’autorità (o dalla Svizzera, oppure da un servizio competente nell’UE) anche se sono obbligati a partecipare a entrambi i SSQE. Ciò riduce l’onere amministrativo. L’autorità è responsabile per tutti i compiti di esecu-