Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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I Paesi industrializzati sono tenuti a presentare ogni due anni un rapporto relativo ai fondi, pubblici e mobilitati, e privati per il sostegno ai Paesi in sviluppo. Ora vanno forniti ogni due anni dati indicativi, qualitativi e quantitativi sul previsto stanziamento di mezzi finanziari per gli anni successivi. Analogamente, i Paesi in sviluppo sono esortati a presentare ogni due anni un rapporto, non soltanto sui fondi necessari e ricevuti, ma anche sui loro investimenti rispettosi del clima. Le norme per la presentazione del rapporto vanno ulteriormente perfezionate.

3.3 Fattori di successo

L’Accordo di Parigi non è il punto conclusivo, bensì l’inizio di un nuovo processo. I Paesi devono ora essere disposti a ratificare e ad attuare l’Accordo in modo coerente. L’Accordo contiene una serie di mandati a elaborare l’impostazione dettagliata di norme uniformi. Esse comprendono fra l’altro la derivazione di un obiettivo di riduzione, le modalità del computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero, nonché il rapporto sulla riduzione dei gas serra, l’adattamento ai cambiamenti climatici e il finanziamento climatico internazionale, nonché la verifica internazionale di tale rapporto.

Aggiornamenti periodici (global stocktake) devono fornire chiarimenti sul grado di attuazione collettiva per quanto concerne i tre obiettivi dell’Accordo. Al fine di mantenere l’aumento della temperatura nettamente sotto 2 gradi o sotto 1,5 gradi, i Paesi devono aumentare gradualmente i propri obiettivi di riduzione.

A Parigi la comunità degli Stati ha invitato anche attori esterni agli Stati, quali la società civile, l’economia privata e attori del mercato finanziario, a rafforzare i propri sforzi per contenere i cambiamenti climatici.24 Conformemente alle stime della Banca mondiale, per la transizione verso una società rispettosa dell’ambiente occorrono svariati miliardi di dollari di investimenti in tecnologie a basso tenore di carbonio ed efficienti dal punto di vista energetico25, nonché infrastrutture in grado di adattarsi. Ciò presuppone anche che il settore privato rafforzi il suo impegno a investire in sviluppi innovativi. In virtù della mancanza di trasparenza, gli investitori istituzionali e le economie domestiche spesso investono inconsapevolmente in investimenti a elevato tenore di gas serra. Diversi Stati (p. es. Francia e Svezia) hanno emanato impegni o raccomandazioni in merito a una divulgazione di tali investimenti, al fine di favorire investimenti rispettosi del clima.

3.4 Attuazione in Svizzera dell’Accordo di Parigi

Dal punto di vista della Svizzera l’esito dei negoziati di Parigi rappresenta un grande successo. A livello internazionale, essa vuole anche continuare a impegnarsi affinché i disciplinamenti di dettaglio ancora da negoziare garantiscano un regime climatico scrupoloso e solido. Tuttavia, per partecipare quale Parte ai negoziati, la Svizzera deve avere ratificato l’Accordo di Parigi. A tale scopo, l’Assemblea federale deve avere previamente approvato l’Accordo (art. 166 cpv. 2 Cost.).

Con la ratifica dell’Accordo di Parigi, la Svizzera è giuridicamente obbligata ad adottare provvedimenti di contenimento e di adattamento ai cambiamenti climatici. Come finora, deve inoltre presentare ogni due anni un rapporto all’attenzione della Convenzione dell’ONU sui cambiamenti climatici in merito all’evoluzione delle emissioni dei gas serra, ai provvedimenti di riduzione e di adattamento previsti e ai contributi per il finanziamento climatico internazionale.

24 Cfr. 1/CP.21, para 134–135

25 L’Agenzia internazionale dell’energia (International Energy Agency, IEA) stima in 5 mia. di dollari americani fino al 2035 il fabbisogno d’investimento per un’infrastruttura, efficiente dal punto di vista energetico compatibile con l’obiettivo dei 2 gradi; Cfr. OECD/IEA (2014): World Energy Investment Outlook https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEIO2014.pdf