Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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6 Politica climatica della Svizzera dopo

il 2020

6.1 Obiettivi di riduzione fino al 2030

I futuri obiettivi di riduzione della Svizzera poggiano sulle conoscenze scientifiche (cfr. n. 2.1) e sull’obiettivo internazionale, sancito nell’Accordo di Parigi, di limitare a nettamente sotto i 2 gradi centigradi l’aumento della temperatura globale media e, se possibile, sotto 1,5 gradi centigradi rispetto al livello preindustriale. La definizione dell’obiettivo si orienta inoltre all’UE (cfr. n. 4), il più importante partner commerciale della Svizzera. Nonostante questa vicinanza con l’Europa, la situazione di partenza è diversa: la Svizzera soprattutto non è una confederazione di Stati come l’UE, nella quale un obiettivo climatico prioritario può essere suddiviso su singoli Stati membri conformemente al loro potenziale economico e di riduzione (cosidd. Burden Sharing o Effort Sharing). Inoltre, contrariamente all’UE, la Svizzera praticamente non produce energia elettrica fossile e ha una quota nettamente inferiore di industria a elevata intensità di emissioni. Nell’UE, al contrario, proprio in questi settori c’è ancora un grande potenziale economico di riduzione di CO2.

Per il 2030 il Consiglio federale persegue una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 50 per cento rispetto al 1990. Nel 2030 le emissioni di gas serra in Svizzera dovranno situarsi di almeno il 30 per cento sotto il livello del 1990, al massimo il 20 per cento può essere fornito all’estero, ciò che con riferimento alla prestazione di riduzione nel 2030 significa un rapporto Svizzera-estero di 60:40. Nella legge la quota estera massima per il 2030 va fissata dunque al 40 per cento. Le emissioni prodotte dai carburanti usati per i voli internazionali non vengono considerate, anche se in caso di collegamento vengono assoggettate allo scambio delle quote di emissioni.

Per impedire che fattori esterni come prezzo del petrolio, condizioni meteorologiche o situazione economica siano determinanti per il raggiungimento degli obiettivi 2030 e che la definizione dell’obiettivo nazionale diverga da quella internazionale, come è il caso nella vigente legge sul CO46, viene in più stabilito un obiettivo medio per il periodo 2021–2030.

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Le emissioni di gas serra totali devono quindi essere ridotte, sulla media degli anni 2021– 2030, del 35 per cento rispetto al 1990. In Svizzera, per rispettare l’obiettivo del 30 per cento, occorre una riduzione media del 25 per cento su questo arco di tempo. Affinché gli obiettivi medi possano essere adempiuti, a seconda dello sviluppo negli anni precedenti nel 2030 le emissioni devono situarsi rispettivamente di oltre il 30 per cento (solo in Svizzera) e di oltre il 50 per cento (compresa la quota estera) sotto il livello del 1990.

La figura 1 rappresenta la prestazione di riduzione, ripartita tra la quota nazionale minima (blu) e la quota estera massima (arancione). La quota nazionale risulta dall’obiettivo nazionale minimo del 30 per cento entro il 2030 rispetto al 1990 e dall’obiettivo medio del 25 per cento. La quota estera nel 2030 può costituire al massimo il 40 per cento dell’intera riduzione in quello stesso anno. Supponendo che la quota nazionale verrà raggiunta e il vuoto fino all’obiettivo complessivo verrà colmato ogni anno con provvedimenti all’estero, ne risulta mediamente una quota estera ammessa di massimo il 28 per cento.

46 La vigente legge sul CO fissa per il 2020 un obiettivo di riduzione del 20 %, mentre il Protocollo di Kyoto per il secondo 2 periodo di impegno del 2013–2020 chiede un abbattimento medio del 15,8 % rispetto al 1990).