Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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4.11 Art. 7 LCP  modifica della rubrica e osservazioni generali sulla agevolazione della regolazione degli effettivi di specie protette

Nuova rubrica «Specie protette e regolazione degli effettivi di specie protette»

In adempimento della mozione Engler devono ora essere regolabili secondo l’articolo 7 anche gli effettivi di specie di animali selvatici protetti (tra cui il lupo). Questa modifica richiede anche

un’estensione della rubrica dell’articolo 7 al capitolo 3 della legge sulla caccia. L’agevolazione della regolazione degli effettivi di specie protette e la conseguente estensione della rubrica suscitano perlopiù consensi.

- Le tre conferenze cantonali (CDPNP, COSAC, CFP), tutti i Cantoni, tre partiti (PBD, PLR, UDC), il SAB nonché tutte le organizzazioni nazionali dell’artigianato/imprese, della caccia,

dell’utilizzazione del territorio e dell’agricoltura (cfr. allegato A) approvano sostanzialmente l’agevolazione della regolazione delle specie di animali selvatici protette e la modifica della rubrica.

 Il Cantone BE approva espressamente il fatto che la soluzione proposta possa essere attuata nell’ambito della Convenzione di Berna.

 Per la CDPNP, le richieste degli interventi parlamentari trasmessi in relazione

all’allentamento della protezione delle specie sono imperniate sulle esigenze dell’uomo. La CDPNP chiede di apportare questa correzione al momento dell’elaborazione della versione definitiva della legge. Sarà infatti possibile conciliare le esigenze delle specie (protezione delle specie) e dell’uomo (attraverso la regolazione) e assicurarsi la

necessaria accettazione in seno alla popolazione solo se le esigenze saranno equilibrate.

 Il PBD ritiene che la presente versione della legge rappresenti una soluzione pragmatica. Questa soluzione è preferibile alle procedure più drastiche chieste negli interventi 10.3264 e 14.320.

 Il PLR sostiene l’estensione nel senso di un compromesso accettabile, compatibile in particolare con gli accordi internazionali (compresa la Convenzione di Berna).

- Il PES, il PSS e UFS, la CFNP nonché 15 altre organizzazioni (Aqua Viva, Helvetia Nostra,

Mountain Wilderness, Nos Oiseaux, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF, GSM, Pro Silva, SFS, PSA, TIR, Accademie delle scienze, ETHZ, Stazione ornitologica, CFNP) respingono il

ridisciplinamento in questa forma e/o propongono di mantenere il disciplinamento vigente. Sono avanzate numerose proposte dettagliate e osservazioni generali.

 Il PES e il PSS respingono nel complesso l’estensione della rubrica nonché la

riformulazione dell’articolo 7 capoversi 2 e 3 e propongono di riunire all’articolo 12 tutti gli aspetti relativi alla regolazione degli effettivi. Motivano il loro rifiuto rilevando che il capitolo 3 della legge sulla caccia è dedicato alla «protezione». Siccome nella

legislazione federale la protezione delle specie passa dalla legge sulla caccia, si tratta di un capitolo fondamentale. Successivamente il capitolo 4, dedicato ai «danni causati dalla selvaggina», disciplina le possibilità di abbattimento. Si tratta di una suddivisione logica, che va mantenuta. La regolazione degli effettivi non è una misura di protezione. La protezione delle specie deve continuare a essere garantita dalla Confederazione e ad avere la massima priorità. Non deve venir sminuita e indebolita mediante possibilità di regolazione nello stesso capitolo.

 Varie organizzazioni (Ala, Aqua Viva, Helvetia Nostra, Nos Oiseaux, Mountain

Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF) ritengono che la regolazione degli effettivi sia irresponsabile o inutile per le specie protette. La protezione delle specie deve

continuare a essere garantita dalla Confederazione e ad avere la massima priorità. Tutti gli aspetti legati alla regolazione degli effettivi allo scopo di prevenire i danni causati dalla selvaggina devono continuare a essere disciplinati all’articolo 12 LCP. Alcuni chiedono di completare il rapporto esplicativo con altri aspetti, che devono essere tenuti

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