Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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 I Cantoni BL e BS sono scettici su questo disciplinamento e propongono di modificare

l’articolo 5 capoverso 3 precisando che gli animali domestici e da reddito inselvatichiti possono essere regolati o eliminati solo con un’autorizzazione cantonale. Fanno notare che per abbattere animali domestici (e/o da reddito) che causano danni ingenti sono necessarie soluzioni nel singolo caso, che siano accettate in quanto tali e possano essere eseguite dai cacciatori con un’autorizzazione cantonale. In linea di massima le soluzioni vanno però ricercate al di fuori della caccia, in modo da contenere il numero di animali domestici

inselvatichiti.

 PSA e TIR si oppongono con decisione alla cacciabilità dei gatti inselvatichiti. Il pericolo di confusione con i gatti che appartengono a qualcuno o con il gatto selvatico indigeno protetto è troppo grande.

4.10 Art. 5 cpv. 5 LCP

5Dopo aver sentito l’UFAM, i Cantoni possono accorciare temporaneamente i periodi di

protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.

La delega di competenza ai Cantoni per accorciare temporaneamente i periodi di protezione suscita reazioni contrastanti.

 La CFP, la COSAC, nove Cantoni (AR, FR, GR, SO, BL, BS, NW, SZ, VS) nonché varie

organizzazioni (CacciaSvizzera, USC, FSAO, SGPV-FSPC, FSAC, SBS-BNP, sgv-usam, Swiss Beef, BFSZV) approvano il disciplinamento, in parte avanzando osservazioni o proposte

supplementari. Il Cantone AR chiede inoltre di prevedere la possibilità, se necessario, di accorciare o abrogare temporaneamente un periodo di protezione anche per motivi di polizia delle epizoozie (p. es. tubercolosi).

 La CDPNP, il PES, il PSS, Pro Natura, WWF nonché varie altre organizzazioni (Aqua Viva,

Helvetia Nostra, Mountain Wilderness, ASPU/BirdLife, TIR, Accademie delle scienze, SSBF, Ala) respingono il disciplinamento e chiedono di lasciare la competenza decisionale alla Confederazione, in particolare per le specie prioritarie a livello nazionale, il cui areale di distribuzione supera i confini cantonali o nazionali. Per la CDPNP vi è il rischio che, sotto la spinta di pressioni politico-emotive, siano prese decisioni insostenibili dal punto di vista della protezione della natura. I servizi specializzati cantonali sono nettamente più esposti a pressioni di questo tipo rispetto alla Confederazione. Ala chiede di mantenere la

formulazione vigente. La CDPNP può capire che le procedure abbiano bisogno di uno

snellimento e chiede pertanto di lasciare la competenza decisionale alla Confederazione, ma al tempo stesso di completare la disposizione in modo da rendere la procedura snella e gestibile per i Cantoni.

 La CFP, sette Cantoni (BL, BS, LU, NW, OW, SZ, VS) e un’altra organizzazione (sgv-usam)

propongono di snellire le procedure e i processi nell’ottica delle possibilità di ricorso in generale. Non devono essere soggette al diritto di ricorso in particolare le decisioni di accorciare temporaneamente i periodi di protezione. La CFP nonché i Cantoni BL, BS e SZ precisano che non occorre modificare il diritto di ricorso delle associazioni di cui all’articolo 12 LPN, bensì snellire maggiormente le procedure e i processi nella LCP.

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