Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine
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«Dopo aver sentito l’UFAM» (rafforzamento/ampliamento della responsabilità e competenza dei Cantoni)
Il nuovo disciplinamento, che amplia la competenza dei Cantoni nell’ambito della regolazione degli effettivi di determinate specie di fauna selvatica protette, suscita reazioni contrastanti.
La CFP, la COSAC, 20 Cantoni (AI, AR, BE, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), il PBD e il PLR nonché varie organizzazioni (SAB, CP, sgv-usam,
CacciaSvizzera, RJSo, Agora, Agridea, USC, FSAO, FSAC, BFSZV, SBS-BNP, Swiss Beef, USPV, Aqua Nostra) approvano sostanzialmente il disciplinamento. Il Cantone VS propone, in via sussidiaria, di rinunciare a sentire l’UFAM, come in caso di abbattimento di singoli animali. Il Cantone TI aggiunge che, se il potere decisionale per gli abbattimenti è attribuito ai Cantoni, in Svizzera potrebbero emergere approcci divergenti, con la conseguenza che il processo di ponderazione sarebbe privato di un’importante componente neutrale. A seconda del profilo faunistico avrebbe senso una vigilanza sovraregionale, che consentirebbe di reagire alla formazione di branchi di lupi e alla comparsa di singoli esemplari in base a criteri univoci e in un’ottica globale.
La CDPNP, quattro Cantoni (AG, BL, BS, FR), il PES e il PSS nonché tutta una serie di
organizzazioni (Pro Natura, WWF, Aqua Viva, Ficedula, ETHZ, GSM, Gruppo Lupo, Helvetia Nostra, Mountain Wilderness, Pro Silva, SFS, PSA, ASPU/BirdLife, TIR, Accademie delle scienze, Ala, Stazione ornitologica, Nos Oiseaux, SSBF, CFNP (in via sussidiaria), Conservation Biology, fauna.vs, UFS) respingono la delega di competenza ai Cantoni. È giusto che i Cantoni si assumano le loro responsabilità e procedano a tutti gli accertamenti e ai lavori preparatori. Siccome tuttavia nei Cantoni la pressione politica a favore di misure di regolazione può essere forte, una prassi paragonabile su scala nazionale è possibile solo se a decidere sulla regolazione delle specie protette secondo il diritto federale è la Confederazione. Mediante disposizioni esecutive corrispondenti nell’ordinanza sulla caccia, il Consiglio federale
potrebbe tutt’al più promuovere una prassi uniforme. Una prassi paragonabile non può però essere raggiunta in questo modo.
I Cantoni JU e OW nonché CPG-CH chiedono di lasciare la competenza sugli interventi di regolazione dei predatori alla Confederazione (JU: tutti i grandi predatori; OW: lupo e orso; CPG-CH: lupo). Per il Cantone OW, la delega di competenze comporta inevitabilmente un maggior onere (a livello di finanze e di personale) per i Cantoni, in particolare se le decisioni cantonali sottostanno al diritto di ricorso e di conseguenza devono essere pubblicate. Per i Cantoni piccoli con strutture amministrative piccole, si tratta di uno svantaggio. I commenti devono essere corretti in tal senso.
Determinazione delle specie di fauna selvatica per le quali è possibile una regolazione degli effettivi
Il disciplinamento secondo cui il Consiglio federale, nell’ordinanza sulla caccia, secondo l’articolo 7 capoverso 2 LCP o in via eccezionale il Parlamento secondo l’articolo 7 capoverso 3 LCP designano altre specie di fauna selvatica protette per le quali è possibile una regolazione degli effettivi suscita reazioni contrastanti.
Disciplinamento delle competenze
La CFP, la CDPNP, tre Cantoni (GL, VS, VD) e due altre organizzazioni (CacciaSvizzera, RJSo) preferiscono la variante secondo cui è il Consiglio federale a designare le specie regolabili.
I Cantoni GL e VS si chiedono se non dovrebbero essere enumerate in modo uniforme nell’ordinanza del Consiglio federale tutte le specie animali protette regolabili. Sarebbe così molto più semplice apportare modifiche.
27/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288