Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati

«Dopo aver sentito l’UFAM» (rafforzamento/ampliamento della responsabilità e competenza dei Cantoni)

Il nuovo disciplinamento, che amplia la competenza dei Cantoni nell’ambito della regolazione degli effettivi di determinate specie di fauna selvatica protette, suscita reazioni contrastanti.

 La CFP, la COSAC, 20 Cantoni (AI, AR, BE, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), il PBD e il PLR nonché varie organizzazioni (SAB, CP, sgv-usam,

CacciaSvizzera, RJSo, Agora, Agridea, USC, FSAO, FSAC, BFSZV, SBS-BNP, Swiss Beef, USPV, Aqua Nostra) approvano sostanzialmente il disciplinamento. Il Cantone VS propone, in via sussidiaria, di rinunciare a sentire l’UFAM, come in caso di abbattimento di singoli animali. Il Cantone TI aggiunge che, se il potere decisionale per gli abbattimenti è attribuito ai Cantoni, in Svizzera potrebbero emergere approcci divergenti, con la conseguenza che il processo di ponderazione sarebbe privato di un’importante componente neutrale. A seconda del profilo faunistico avrebbe senso una vigilanza sovraregionale, che consentirebbe di reagire alla formazione di branchi di lupi e alla comparsa di singoli esemplari in base a criteri univoci e in un’ottica globale.

 La CDPNP, quattro Cantoni (AG, BL, BS, FR), il PES e il PSS nonché tutta una serie di

organizzazioni (Pro Natura, WWF, Aqua Viva, Ficedula, ETHZ, GSM, Gruppo Lupo, Helvetia Nostra, Mountain Wilderness, Pro Silva, SFS, PSA, ASPU/BirdLife, TIR, Accademie delle scienze, Ala, Stazione ornitologica, Nos Oiseaux, SSBF, CFNP (in via sussidiaria), Conservation Biology, fauna.vs, UFS) respingono la delega di competenza ai Cantoni. È giusto che i Cantoni si assumano le loro responsabilità e procedano a tutti gli accertamenti e ai lavori preparatori. Siccome tuttavia nei Cantoni la pressione politica a favore di misure di regolazione può essere forte, una prassi paragonabile su scala nazionale è possibile solo se a decidere sulla regolazione delle specie protette secondo il diritto federale è la Confederazione. Mediante disposizioni esecutive corrispondenti nell’ordinanza sulla caccia, il Consiglio federale

potrebbe tutt’al più promuovere una prassi uniforme. Una prassi paragonabile non può però essere raggiunta in questo modo.

 I Cantoni JU e OW nonché CPG-CH chiedono di lasciare la competenza sugli interventi di regolazione dei predatori alla Confederazione (JU: tutti i grandi predatori; OW: lupo e orso; CPG-CH: lupo). Per il Cantone OW, la delega di competenze comporta inevitabilmente un maggior onere (a livello di finanze e di personale) per i Cantoni, in particolare se le decisioni cantonali sottostanno al diritto di ricorso e di conseguenza devono essere pubblicate. Per i Cantoni piccoli con strutture amministrative piccole, si tratta di uno svantaggio. I commenti devono essere corretti in tal senso.

Determinazione delle specie di fauna selvatica per le quali è possibile una regolazione degli effettivi

Il disciplinamento secondo cui il Consiglio federale, nell’ordinanza sulla caccia, secondo l’articolo 7 capoverso 2 LCP o in via eccezionale il Parlamento secondo l’articolo 7 capoverso 3 LCP designano altre specie di fauna selvatica protette per le quali è possibile una regolazione degli effettivi suscita reazioni contrastanti.

Disciplinamento delle competenze

 La CFP, la CDPNP, tre Cantoni (GL, VS, VD) e due altre organizzazioni (CacciaSvizzera, RJSo) preferiscono la variante secondo cui è il Consiglio federale a designare le specie regolabili.

 I Cantoni GL e VS si chiedono se non dovrebbero essere enumerate in modo uniforme nell’ordinanza del Consiglio federale tutte le specie animali protette regolabili. Sarebbe così molto più semplice apportare modifiche.

27/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288