Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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4.13 Art. 7 cpv. 2 lett. a LCP

a. la protezione degli spazi vitali o la conservazione della diversità delle specie; oppure

Questa disposizione corrisponde alla formulazione vigente dell’articolo 7 capoverso 2 LCP e resta sostanzialmente incontestata.

 Tre Cantoni (SG, SO, ZH) l’approvano espressamente senza altre proposte.

 Quattro Cantoni (NW, OW, TI, VD), il PLR, il PES e il PSS nonché varie organizzazioni (Aqua Viva, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF, GSM, Pro Silva, SFS,

BoscoSvizzero, Berner Waldbesitzer) avanzano proposte di completamento o precisazione.  Per i Cantoni NW e OW le condizioni alla lettera a sono formulate in modo troppo generico. Occorre menzionare espressamente la conservazione delle foreste, in

particolare la loro rigenerazione naturale con essenze stanziali. Le misure di regolazione degli effettivi devono essere coordinate con le esigenze degli altri settori ambientali.  Il Cantone TI chiede un ampliamento della definizione di diversità delle specie, in modo da includere anche la biodiversità delle zone utilizzate dalle aziende agricole.

 Il Cantone VD chiede di modificare l’ordine e di precisare la formulazione. La

conservazione della diversità delle specie va menzionata per prima, seguita dalla

protezione degli spazi vitali e dalla conservazione della diversità genetica. Il Cantone VD motiva la sua richiesta con il fatto che non ha senso uccidere individui per poi

reimportarne di nuovi allo scopo di garantire il mescolamento genetico.

 Il PLR rileva che la terminologia vaga è insoddisfacente e propone più chiarezza in relazione all’interpretazione delle disposizioni della legge.

 In relazione alla lettera a, il PES e il PSS nonché dieci altre organizzazioni (Aqua Viva,

Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF, GSM, Pro Silva, SFS,

BoscoSvizzero, Berner Waldbesitzer) chiedono di autorizzare interventi nell’effettivo del lupo solo se lo stato della rigenerazione naturale delle foreste (protezione degli spazi vitali) è soddisfacente. In ogni caso, ogni decisione sugli abbattimenti necessari negli effettivi di predatori deve assolutamente tener conto del fatto che tali decisioni possono avere un impatto importante sugli effettivi di fauna selvatica e di conseguenza sulla rigenerazione delle foreste.

 CacciaSvizzera chiedere di formulare chiaramente le disposizioni esecutive concernenti la protezione delle specie. Tali disposizioni dovrebbero essere disponibili quando sarà trattata la legge.

 La PSA respinge la disposizione.

4.14 Art. 7 cpv. 2 lett. b LCP

b. la prevenzione di danni ingenti o di un pericolo concreto per l’uomo, che non può essere garantita mediante misure ragionevolmente esigibili.

L’articolo 7 capoverso 2 vigente è ampliato con i motivi di regolazione «danni ingenti» e «pericolo concreto per l’uomo» (finora all’art. 12 cpv. 4). Il nuovo disciplinamento suscita reazioni contrastanti.

Per facilitare la lettura, le numerose proposte e osservazioni sono riassunte in una tabella.

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