Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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conformemente all’OCP. Se si parte dal presupposto che per il lupo si applica la

definizione conformemente all’OCP, un singolo branco dovrebbe già essere considerato un effettivo elevato a livello regionale. Ciò sarebbe assolutamente contrario ai principi di una gestione sostenibile del lupo. La gestione non deve perdere di vista l’intera

popolazione. Siccome la regolazione degli effettivi di cui al capoverso 3 è legata alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e b, occorre menzionare che i possibili danni o pericoli non dipendono dalla grandezza del branco.

 PSA chiede una definizione di «effettivi elevati» in specifica per ogni specie.

 CPG-CH fa notare che la riproduzione del lupo non può essere equiparata a «effettivi

elevati del lupo» nella LCP. L’articolo 7 capoverso 3 del progetto in combinato disposto con l’articolo 4biscapoverso 1 OCP e l’articolo 14 capoverso 1 LCP crea un’inutile

confusione. Il progetto utilizza l’espressione «effettivi di stambecco» come sinonimo di «branchi di lupi», il che è inaccettabile in un testo di legge. I lupi dovrebbero essere abbattuti dove vanificano sistematicamente le misure di protezione del bestiame. La soglia di danno prevista dall’OCP per la regolazione è assurda. 15 animali predati in quattro mesi potrebbero effettivamente essere segno di un annullamento sistematico delle misure di protezione del bestiame. Questo numero di animali potrebbe però essere predato o ferito anche in occasione di una sola aggressione, a seconda della situazione. Tali requisiti richiederebbero un rafforzamento delle misure di protezione del bestiame per rispettare una soglia di danno troppo bassa. Per la tenuta di bestiame minuto, questa «corsa agli armamenti» può essere più dannosa del lupo stesso. È necessaria una sana moderazione, analisi d’impatto chiare ed eventualmente un aggiustamento delle misure, prima di ricorrere a una regolazione affrettata. In caso contrario vi è il rischio di una persistente incertezza per gli allevatori di animali da reddito. In occasione della prossima revisione dell’OCP ciò andrà tenuto presente e corretto.

 Il PES, il PSS, Pro Natura, il WWF nonché tre altre organizzazioni (Aqua Viva, Mountain Wilderness, ASPU/BirdLife) propongono di spostare il contenuto all’articolo 12. Il PES, il PSS, Pro Natura e Mountain Wilderness avanzano una proposta in via sussidiaria (cfr. sopra in merito agli effettivi elevati).

 I Cantoni GR e VS propongono di inserire nell’ambito del disciplinamento dei dettagli a livello dell’ordinanza i seguenti punti: per il coordinamento della regolazione degli effettivi tra i Cantoni e l’UFAM occorre prevedere periodi pluriennali (GR). Nelle disposizioni esecutive bisognerà mostrare come si possa procedere se si verificano per esempio danni ingenti durante il periodo di estivazione in una regione in cui sono presenti branchi di lupi. Deve essere possibile un intervento immediato senza dover aspettare il periodo di regolazione fissato nella legge o nell’ordinanza (VS).

 Tre organizzazioni (ASPU/BirdLife, Aqua Viva, WWF) propongono di stralciare «effettivi elevati».

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