Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 39Fedlex · Rapporto sui risultati

4.20 Art. 12 cpv. 2 LCP

2I Cantoni possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o

cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo concreto per l’uomo. Possono affidare l’esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un’autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

Il disciplinamento all’articolo 12 capoverso 2 LCP, che autorizza anche misure contro singoli animali protetti o cacciabili che costituiscono un pericolo concreto per l’uomo, suscita perlopiù consensi.

 La CDPNP, quattro Cantoni (FR, GR, SG, SO) a alcune altre organizzazioni (USC, FSAO, Swiss Beef, SBS-BNP) approvano il disciplinamento senza altre proposte.

 La CFP, la COSAC e 11 Cantoni (AG, BL, BS, LU, NW, SZ, VS, ZH, GE, VD, TI) nonché altre organizzazioni (CacciaSvizzera, kompanima, PSA, Flughafen Zürich, Aqua Nostra, FSAC, BFSZV, SAV, Conservation Biology) approvano in linea di massima il disciplinamento, ma avanzano proposte o osservazioni.

 La CFP, la COSAC e otto Cantoni (AG, BL, BS, LU, NW, SZ, VS, ZH, GE, VD) propongono di esaminare e snellire le procedure e i processi nell’ottica delle possibilità di ricorso (cfr. anche cap. 4.25/Altre proposte).

 GE chiede che sia menzionata anche la minaccia per la diversità delle specie, oltre ai danni rilevanti e al pericolo concreto per l’uomo.

 Per il Cantone VS, la modifica proposta è insufficiente. Dovrebbe essere possibile adottare misure in qualsiasi momento – anche in deroga all’articolo 7 capoverso 5 (protezione delle madri e dei piccoli).

 Il Cantone TI dubita che la rinuncia all’obbligo di dimostrare i danni rilevanti o il pericolo concreto abbia senso e chiede di rivedere questa decisione nell’ambito della revisione della legge.

 Per i Cantoni GE e TI bisognerebbe precisare in linea di massima i motivi di regolazione generali, controversi e interpretabili in modo soggettivo e di conseguenza il margine di manovra dei Cantoni (GE: nell’ordinanza sulla caccia e negli aiuti all’esecuzione; TI: nella legge o almeno nell’ordinanza sulla caccia).

 Il Cantone VD preferirebbe una terminologia uniforme nella legge sulla caccia e

nell’aiuto all’esecuzione relativo alla pericolosità del lupo: «danger concret pour

l’homme» andrebbe sostituito con «comportement problématique».

 Flughafen Zürich chiede di precisare nel rapporto esplicativo che, di norma, un pericolo per la sicurezza aerea – e di riflesso per l’uomo – documentato da un incremento significativo delle collisioni tra aerei e uccelli non si riferisce a un singolo animale specifico, bensì a ciascun esemplare appartenente all’effettivo locale della specie in questione.

 CacciaSvizzera auspica che si precisi che le autorità cantonali non possono ordinare cacce di regolazione in base all’articolo 12 capoverso 2 durante i periodi di protezione (p. es. cacce notturne al cervo, al cinghiale e al capriolo durante il periodo di protezione nel Cantone Ticino).

 Kompania propone di inserire nella legge anche una disposizione penale, secondo cui la posa intenzionale di carne e altri alimenti (nei pressi degli insediamenti umani) allo scopo di attirare grandi predatori è perseguita e punita per legge. Le infrazioni

potrebbero essere punite anche con il ritiro dell’autorizzazione di caccia ai sensi

dell’articolo 17 LCP, se gli autori sono titolari di un’autorizzazione di caccia.

39/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288