Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati
Conservation Biology e fauna.vs propongono di attribuire la competenza di intervenire solo ai guardacaccia e ai collaboratori impiegati dallo Stato (con un grado di occupazione almeno del 50%).
RJSo propone di limitare il disciplinamento alle specie cacciabili.
SAB propone una formulazione che consenta, a determinate condizioni, anche
l’abbattimento preventivo di animali sani.
Il Cantone TI, CacciaSvizzera e AGJ propongono un’aggiunta, secondo cui i Cantoni possono concedere ai conduttori di cani da traccia titolari di una licenza di caccia il diritto di uccidere animali selvatici feriti recuperati in qualsiasi stagione.
AGJ propone di completare l’articolo 8 con un nuovo capoverso, che prescriva l’obbligo di recupero da parte di una coppia cane-conduttore.
La COSAC, 12 Cantoni (AG, AI, AR, BE, LU, OW, SH, TG, VS, GL, GR, UR), il PBD e l’UDC nonché varie altre organizzazioni (Agora, FCTI USC, FSAO, SGPV-FSPC, FSAC, Swiss Beef, SBS-BNP, BFSZV, RJSo, kompanima) respingono il disciplinamento e chiedono di mantenere la
formulazione vigente e di stralciare «se ciò è necessario (…) protezione degli animali».
Kompanima considera troppo ampia la formulazione nel progetto: offre la possibilità di uccidere animali protetti come il lupo con il pretesto di una malattia o lesione. Non è chiaro come il progetto possa prevenire eventuali interventi arbitrari.
4.19 Art. 9 cpv. 1 lett. cbis LCP
1Necessita di un’autorizzazione della Confederazione chi vuole
cbis. catturare, marcare, sottoporre a campionamento o uccidere per scopi scientifici animali di specie protette.
Il nuovo disciplinamento, che colma una lacuna giuridica nella gestione delle specie protette, suscita perlopiù consensi.
La CFP, la CDPNP, quattro Cantoni (AG, FR, GR, SO) e alcune organizzazioni (Accademie delle scienze, SSBF, CacciaSvizzera, PSA, TIR) approvano il disciplinamento senza altre proposte o osservazioni.
Il Cantone TI propone di rinunciare al requisito dell’autorizzazione della Confederazione almeno per le attività di ricerca che non comportano l’uccisione di animali protetti:
l’inasprimento proposto ostacola infatti considerevolmente l’approvazione di progetti di ricerca, progetti di monitoraggio o controlli di routine. Non si capisce inoltre il motivo per cui la competenza di approvare la regolazione degli effettivi o l’abbattimento di singoli esemplari sia ceduta ai Cantoni, mentre spetta alla Confederazione approvare la cattura e il
campionamento.
38/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288