Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 36Fedlex · Rapporto sui risultati

4.16 Art. 7 cpv. 3 lett. a LCP

a. stambecco

dal 15 agosto al 30 novembre

L’intenzione di disciplinare la regolazione degli effettivi dello stambecco all’articolo 7 e di anticipare il periodo di regolazione al 15 agosto nonché l’obbligo di sottoporre annualmente la pianificazione degli abbattimenti all’UFAM per approvazione suscita perlopiù consensi.

 I Cantoni SO e SG nonché alcune altre organizzazioni (USC, FSAO, Swiss Beef, SBS-BNP)

approvano il disciplinamento senza altre proposte.

 La CFP, CDPNP, sei Cantoni (TI, BL, BS, NW, SZ, GL) e alcune altre organizzazioni

(CacciaSvizzera, TIR, Accademie delle scienze, SSBF, GSM, ETHZ) approvano in linea di massima il disciplinamento, ma avanzano altre proposte e osservazioni.

 La CFP, cinque Cantoni (BL, BS, NW, SZ, GL) nonché GSM e ETHZ propongono di inserire lo stambecco nell’elenco delle specie che secondo l’articolo 7 il Consiglio federale può disciplinare nell’ordinanza.

 Secondo il Cantone TI occorre continuare a garantire per via di ordinanza che la pianificazione degli abbattimenti tenga conto della biologia delle specie (ripartizione adeguata degli abbattimenti secondo l’età e il sesso).

 La CDPNP propone di aggiungere che per le specie menzionate all’articolo 7 capoverso 3 devono essere introdotte, a livello di legge, condizioni quadro per la regolazione paragonabili a quelle di cui all’articolo 7 capoverso 2.

 Tre organizzazioni auspicano un adeguamento del periodo di regolazione. Propongono dal 1° agosto al 30 novembre (CacciaSvizzera), nessuna riduzione del periodo di protezione (TIR), dal 15 agosto al 15 novembre, facendo notare che in alcune regioni l’accoppiamento degli stambecchi inizia già nelle ultime settimane di novembre (Accademie delle scienze).

 SSBF propone che, se lo stambecco continua a essere considerato una specie protetta, siano previste discussioni tra l’UFAM e i Cantoni sugli obiettivi per ciascuna colonia, in base ai quali la Confederazione rilascia la sua approvazione, valevole per cinque anni, alla pianificazione cantonale della caccia.

 Sei Cantoni (LU, NW, OW, UR, VS, GR) e un’organizzazione (Helvetia Nostra) respingono il disciplinamento. I sei Cantoni chiedono di inserire lo stambecco all’articolo 5 tra le specie cacciabili o di esaminare tale possibilità. Cinque di essi avanzano proposte sul periodo di protezione (NW, OW, UR: dal 1° dicembre al 14 agosto; VS: dal 1° dicembre al 31 luglio). Helvetia Nostra respinge una modifica della formulazione vigente e inoltre propone di adeguare il periodo di regolazione dal 15 agosto al 30 novembre.

4.17 Art. 7 cpv. 3 lett. b LCP

b. lupo

dal 3 gennaio al 31 marzo

Il nuovo articolo 7 capoverso 3 lettera b, che consente la regolazione del lupo nell’ambito della regolazione delle specie protette secondo l’articolo 7 capoverso 2, suscita reazioni contrastanti.

 I Cantoni AI e SO nonché alcune organizzazioni (CacciaSvizzera, FSAO, SBS-BNP) approvano il disciplinamento senza altre proposte.

36/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288