Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/49: Proroga e modifica dell'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico · 15 pagine

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Il CO non disciplina esplicitamente la questione della proroga di un CNL valido a tempo determinato. Tuttavia, il capoverso 4 dell’articolo 360b CO prevede che, se la situazione sul mercato del lavoro nei rami considerati muta, la Commissione tripartita chiede all’autorità competente di modificare o abrogare il CNL. Secondo il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE spetta alla Commissione osservare il mercato del lavoro dopo l’adozione di prescrizioni sui salari minimi nel CNL in modo da poterne proporre l’eventuale modifica o abrogazione. Nel 2013 la CT della Confederazione e, su suo suggerimento, il Consiglio federale ritenevano che questo diritto di proposta comprendesse anche la proroga del CNL. Se alla scadenza della durata di validità le condizioni relative alla necessità di un salario minimo in un ramo sono ancora adempiute, il CNL deve poter essere prorogato. In caso contrario, una volta scaduto il CNL non vi sarebbe più alcuna misura per combattere il dumping salariale nel ramo.

Per stabilire la necessità di una proroga la CT della Confederazione ha definito le seguenti condizioni: si riscontrano infrazioni ai salari minimi e vi è il rischio che gli abusi e la pressione sui salari aumentino qualora il CNL venisse meno venisse meno. In occasione dell’ultima proroga il tasso di violazione delle disposizioni sui salari minimi ammontava al 16 per cento, dunque tali condizioni erano adempiute. A ciò si è aggiunta l’immigrazione crescente di persone provenienti da Paesi con salari bassi e la forte domanda di personale assistenziale non qualificato nelle economie domestiche private.

3.2 Proposta del Consiglio federale per regolamentare la proroga dei CNL

Il 4 marzo 2016 nel suo messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Proroga di contratti normali di lavoro che prescrivono salari minimi)10 il Consiglio federale ha formulato una proposta volta a regolamentare la proroga dei CNL. La proposta riprende i criteri derivanti dall’attività della CT della Confederazione e definisce le seguenti condizioni: qualora le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro vengano ripetutamente violate ed esistano indicazioni che con la scadenza del contratto normale di lavoro possano nuovamente verificarsi abusi, su richiesta della Commissione tripartita l’autorità competente può prorogare il contratto normale di lavoro per una durata limitata. La proposta del Consiglio federale è attualmente in discussione al Parlamento (stato: luglio 2016).

3.3 Proroga di tre anni del CNL per il personale domestico

Dalle considerazioni precedenti emerge che nelle economie domestiche private è in aumento l’immigrazione di lavoratori dai Paesi dell’UE con un livello di salari nettamente inferiore a quello svizzero (cap. 2.1). Infatti, sia il numero di dimoranti temporanei soggetti all’obbligo di notifica nel settore sia le assunzioni di persone soggette all’obbligo del permesso sono aumentati in maniera nettamente superiore alla media. Si registra quindi una forte domanda di personale assistenziale presso le economie domestiche private. Nel rapporto del Consiglio federale del 29 aprile 2015 in adempimento del postulato Schmid-Federer vengono illustrate le motivazioni demografiche e socioculturali della migrazione pendolare per l’assistenza agli anziani (v. cap. 1.4 del rapporto11). Anche se non tutti i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private appartengono alla categoria delle migranti pendolari, di cui si parla nel rapporto, è indubbio che l’alto tasso di immigrazione nel settore è ascrivibile principalmente a loro.

10 FF 2016 2457

11 Si veda la nota a piè di pagina n. 8