Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/49: Proroga e modifica dell'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico · 15 pagine

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controlli paritetici può essere conferita in maniera agevolata l’obbligatorietà generale ai sensi dell’articolo 1a della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL6. Questa misura vale sia per le aziende svizzere che per le aziende che distaccano lavoratori. Dal 1° gennaio 2013 è possibile conferire il carattere obbligatorio generale in maniera agevolata anche alle disposizioni in materia di contributi ai costi d’esecuzione e a quelle che prevedono sanzioni contro datori di lavoro e lavoratori inadempienti, in particolare le pene convenzionali e l’addossamento delle spese dei controlli.

 Qualora in un ramo vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali e in tale ramo non esista un CCL, possono essere stabiliti CNL che prevedano salari minimi vincolanti conformemente all’articolo 360a CO. Questa misura è valida per tutte le aziende del ramo interessato.

1.2.2 Panoramica dei contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO

A luglio 2016 si contano in totale in 4 Cantoni 20 CNL con salari minimi vincolanti: quattro nel Cantone di Ginevra, uno nel Canton Giura, uno nel Canton Vallese e 14 nel Canton Ticino7.

1.3 Convenzione (n. 189) dell’Organizzazione internazionale del Lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici

Nel mese di giugno 2011 la Conferenza Internazionale del Lavoro ha adottato una convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (Convenzione n. 189). La Convenzione pone le condizioni quadro per incentivare l’impiego dei lavoratori domestici e garantire loro i diritti fondamentali nel lavoro nonché una copertura sociale minima. Essa prevede che i lavoratori domestici beneficino di un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli altri lavoratori e contiene disposizioni sulle condizioni di vita e di lavoro (ore di lavoro, retribuzione, sicurezza e salute sul lavoro). Il testo, che entrerà in vigore il 5 settembre 2013; è stato finora ratificato da 17 Stati (stato: luglio 2016).

La Convenzione non prescrive un salario minimo vincolante per il personale domestico ma stabilisce all'articolo 11 che ogni Stato che la ratifica deve adottare misure «volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino di un sistema di salario minimo, ove tale sistema esista».

La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 12 novembre 2015. Anche in Svizzera determinate categorie di lavoratori domestici (migranti, giovani, lavoratori domestici che alloggiano presso il loro datore di lavoro) sono esposte a rischi particolari che, in base allo scopo della Convenzione, richiedono misure specifiche. Nel suo messaggio del 28 agosto 2013 il Consiglio federale aveva sottolineato che nel confronto internazionale la Svizzera dispone di un sistema di protezione dei lavoratori domestici molto elaborato e che il CNL per il personale domestico rappresenta un elemento importante di questo sistema. Il CNL personale domestico

6 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311).

7 http://www4.ti.ch/dfe/de/usml/sportello/contratti-di-lavoro/contratti-normali-di-lavoro/ https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/normalarbeitsv ertraege/Normalarbeitsvertraege_Kantone.html