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Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 10 pagine
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Art. 13 Parere dei Cantoni interessati
1Nel suo parere, il Cantone si pronuncia sulla domanda, sul parere del Comune, nonché sulle opposizioni e sulle proposte ricevute dalla popolazione.
2Trasmette al DFGP, entro tre mesi dall’avvio della procedura di consultazione, il suo parere unitamente ai documenti ricevuti dal Comune.
Art. 14 Consultazione della SEM
Il DFGP sottopone alla SEM i pareri e le opposizioni, nonché le proposte della popolazione e la consulta.
Art. 15 Consultazione delle autorità specializzate della Confederazione
(art. 95h LAsi)
1La procedura di consultazione e la procedura di eliminazione delle divergenze si fondano sugli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2Il DFGP sottopone alle autorità specializzate della Confederazione i pareri dei Cantoni e dei Comuni, nonché le opposizioni e le proposte della popolazione. Le autorità specializzate si esprimono in modo definitivo entro un mese.
Sezione 4 Procedura d’istruzione e di conciliazione
Art. 16
1Il DFGP accerta i fatti. Può segnatamente procedere a ispezioni oculari.
2Funge da mediatore fra le parti e può, in tale veste, svolgere sedute di conciliazione.
Sezione 5 Adattamenti del progetto
Art. 17
1Gli adattamenti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani devono essere annunciati immediatamente al DFGP.
2In caso di adattamenti importanti, il DFGP ordina un deposito ufficiale. Si applica il termine di 30 giorni di cui all’articolo 11 capoverso 1. Per la consultazione dei Comuni, dei Cantoni e delle autorità specializzate della Confederazione interessati, possono essere stabiliti termini più brevi di quelli previsti agli articoli 13 capoverso 2 e 15 capoverso 2. Nel fissare i termini, il DFGP considera l’entità dell’adattamento.