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Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 10 pagine

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Art. 26 Notificazione

1Le decisioni di approvazione dei piani sono notificate con invio raccomandato:

a. alla SEM;

b. ai Cantoni e ai Comuni interessati;

c. agli opponenti.

2Il DFGP comunica le sue decisioni alle autorità specializzate della Confederazione interessate.

3Le decisioni di approvazione dei piani sono segnalate nel Foglio federale.

Art. 27 Inizio dei lavori

(art. 95i cpv. 2 LAsi)

1La realizzazione di un progetto può iniziare soltanto quando la decisione di approvazione dei piani è passata in giudicato.

2Il DFGP può autorizzare l’esecuzione immediata dei lavori quando:

a. gli interessati hanno acconsentito ad anticipare l’inizio dei lavori;

b. le opposizioni sembrano non avere alcuna possibilità di successo e la SEM può assicurare il ripristino nello stato originale

c. sussiste una particolare urgenza.

Art. 28 Adattamenti ulteriori al progetto

Gli adattamenti ulteriori del progetto devono essere sottoposti al DFGP. Esso ordina una nuova procedura di approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti.

Art. 29 Comunicazione della conclusione dei lavori

La SEM informa entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 30 Disposizioni transitorie

1Alle procedure di autorizzazione in sospeso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile la presente ordinanza.

2Se la domanda di approvazione è stata presentata durante il periodo di validità dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a, le procedure di approvazione dei piani vertenti sull’edificazione di nuove costruzioni o impianti proseguono fino alla loro conclusione.