Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine
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In quanto Paesi membri dell’OCSE, il Cile, Israele e la Nuova Zelanda adottano sul piano sia nazionale che internazionale politiche economiche e finanziarie in linea con le direttive dell’OCSE. Per la Svizzera è importante includere nella rete degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni anche quei Paesi membri dell’OCSE che non fanno parte del G20 né sono membri dell’UE. Da sempre la Svizzera intrattiene buoni rapporti politici con questi Paesi, mentre gli ultimi anni hanno visto intensificarsi soprattutto le relazioni economiche con il Cile e Israele. In questo contesto, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi tre Paesi appare giustificato, in quanto permette alla Svizzera di estendere la rete degli Stati partner, che soddisfano i criteri definiti nel mandato di negoziazione del Consiglio federale, a quasi tutti i Paesi membri dell’OCSE.
3.1.1 Argentina Creazione delle necessarie basi giuridiche
L’Argentina si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 (early adopter). La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2011 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2013. L’Accordo SAI è stato firmato il 27 gennaio 2016. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni sono attualmente in vigore (cfr. Decreto 618/97; Resolución Nr. 3826/15 dell’amministrazione fiscale argentina; Régimen Informativo de Cuentas Financieras de No Residentes). Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI.
Confidenzialità e sicurezza dei dati in Argentina
Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Argentina. Anche il DFF ha esaminato i risultati di questa valutazione e li ha giudicati soddisfacenti.
L’Argentina non ha firmato l’accordo intergovernativo FATCA (di seguito «FATCA IGA») con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, l’Argentina offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»). Tutti gli accordi fiscali firmati dall’Argentina contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, il diritto procedurale fiscale (sezione 101) e il diritto fiscale (sezione 157) prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.
Per quanto riguarda la protezione dei dati, l’Argentina ha ottenuto dalla Commissione europea una decisione di adeguatezza in ottemperanza all’articolo 25 capoverso 6 della direttiva 95/46/CE, in cui si conferma che in quanto Paese terzo (come la Svizzera) l’Argentina garantisce un adeguato livello di protezione dei dati. L’Argentina figura nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che offrono un’adeguata protezione dei dati.
Regolarizzazione del passato in Argentina
Nel 2014 la Svizzera e l’Argentina hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si impegnavano a collaborare nella lotta contro la frode e l’evasione fiscale. Da allora il governo argentino ha adottato una strategia di emersione del denaro non dichiarato intesa a contrastare il fenomeno della sottrazione d’imposta. In Argentina i contribuenti potranno regolarizzare la loro situazione fiscale entro il 31 marzo 2017 avvalendosi di un’amnistia fiscale che prevede la notifica degli averi non dichiarati con un pagamento di un’imposta liberatoria del 10 per cento circa (presentazione dell’autodenuncia entro il 31.12.2016) o del 15 per cento circa (dichiarazione volontaria nel periodo compreso tra l’1.1.2017 e il 31.3.2017). Il segreto fiscale è espressamente tutelato e resta vietata la divulgazione dei dati fiscali. Non sussiste alcun obbligo di rimpatriare e reinvestire nel Paese i valori patrimoniali dichiarati a posteriori. Fino ad oggi (dati aggiornati a inizio novembre 2016) con i recuperi d’imposta il programma di regolarizzazione ha raccolto 71 miliardi di pesos argentini che corrispondono a quasi 4,6 miliardi di franchi.
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