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Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 25 pagine

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412.101.61 Formazione professionale

e. i contenuti del programma quadro d’insegnamento si orientano alle

competenze necessarie per l’esercizio dell’attività professionale

corrispondente;

f. il titolo previsto è chiaro, non induce in errore e si differenzia dagli altri titoli;

g. prima di presentare la domanda di approvazione del programma quadro d’insegnamento l’organo responsabile consulta le cerchie interessate.

Art. 11 Approvazione, limitazione e rinnovo

1La SEFRI approva i programmi quadro d’insegnamento su richiesta della

Commissione federale per le scuole specializzate superiori (CFSSS).

2I programmi quadro d’insegnamento sono limitati a sette anni. L’organo

responsabile può chiedere alla SEFRI di rinnovarne l’approvazione. Prima di presentare la domanda, aggiorna il programma quadro d’insegnamento.

3I programmi quadro d’insegnamento vigenti e la loro data di approvazione figurano negli allegati 1 e 2.

Sezione 4: Operatori della formazione

Art. 12 Direzione, strutture, mezzi didattici e ausiliari

1La direzione dei cicli di formazione e degli studi postdiploma dispone delle qualifiche professionali e di conduzione necessarie.

2Le strutture e i mezzi didattici e ausiliari per l’insegnamento devono rispondere ai requisiti qualitativi per un insegnamento professionalmente e pedagogicamente di alto livello.

Art. 13 Docenti

1I docenti:

a. possiedono un diploma universitario, un titolo di studio di una scuola specializzata superiore o una qualifica equivalente nelle proprie materie d’insegnamento; e

b. hanno svolto una formazione pedagogico-professionale e didattica:

1. di 1800 ore di studio se operano a titolo principale,

2. di 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.

2Se in un settore non esiste un titolo di studio come previsto al capoverso 1 lettera a, l’operatore della formazione può incaricare di questo specifico insegnamento persone che dispongono delle conoscenze e dell’esperienza pratica necessarie.

3È considerata attività d’insegnamento a titolo accessorio un’attività di formazione ai sensi dell’articolo 47 capoversi 1 e 2 OFPr.