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Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 25 pagine
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Esigenze minime per il riconoscimento die cicli di formazione e degli studi 412.101.61 postdiploma delle scuole specializzate superiori. O del DEFR
Art. 21 Verifica e scadenza del riconoscimento
1Se il programma quadro d’insegnamento viene modificato, la SEFRI verifica il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma riconosciuti che vi fanno riferimento.
2Il riconoscimento degli studi postdiploma che non sono basati su un programma quadro d’insegnamento scade dopo sette anni.
Art. 22 Termine per l’eliminazione delle lacune e revoca del riconoscimento
1Se un ciclo di formazione o uno studio postdiploma riconosciuto non rispetta le disposizioni della presente ordinanza o del programma quadro d’insegnamento,
l’operatore della formazione deve eliminare le lacune entro un termine fissato dalla SEFRI.
2Se questo termine non è rispettato o se le lacune non vengono eliminate, la SEFRI revoca il riconoscimento. Prima di revocarlo, sente l’autorità cantonale competente.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 23 Adeguamento degli allegati
La SEFRI adegua gli allegati conformemente alle sue decisioni concernenti
l’approvazione dei programmi quadro d’insegnamento.
Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DEFR dell’11 marzo 20053 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole
specializzate superiori è abrogata.
Art. 25 Disposizioni transitorie
1I cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori rimangono riconosciuti:
a. per due anni al massimo dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, se sono stati riconosciuti prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza del DEFR dell’11 marzo 20054 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori;
b. per sette anni al massimo dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, se sono stati riconosciuti sulla base dell’ordinanza citata alla lettera a.
3 RU 2005 1389, 2010 4555, 2014 59 e 4575
4 RU 2005 1389, 2010 4555, 2014 59 e 4575