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Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 25 pagine
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412.101.61 Formazione professionale
Art. 17 Domanda di riconoscimento di studi postdiploma
1Gli operatori della formazione che intendono far riconoscere uno studio
postdiploma basato su un programma quadro d’insegnamento devono presentare una domanda conformemente all’articolo 16.
2Se lo studio postdiploma non si basa su un programma quadro d’insegnamento, l’operatore della formazione presenta una domanda che informi sui punti di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettere b–i. Occorre inoltre dimostrare che:
a. lo studio postdiploma risponde a un bisogno comprovato;
b. lo studio postdiploma non è in conflitto con la politica in materia di
formazione;
c. i contenuti del piano di formazione si orientano alle competenze necessarie per l’esercizio dell’attività professionale corrispondente;
d. il titolo previsto è chiaro, non induce in errore e si differenzia dagli altri titoli;
e. l’operatore della formazione offre nella sede prevista un ciclo di formazione riconosciuto.
3La domanda deve essere presentata all’autorità cantonale competente. Quest’ultima esprime un parere e lo trasmette insieme alla domanda alla SEFRI.
Art. 18 Entrata nel merito della domanda
La SEFRI verifica se la domanda comprende tutti i documenti e le prove di cui agli articoli 16 e 17 e delibera mediante decisione formale sull’avvio della procedura di riconoscimento.
Art. 19 Procedura di riconoscimento
1La procedura di riconoscimento comprende la verifica di un ciclo di formazione di riferimento da parte di due periti indipendenti.
2I periti verificano il rispetto delle esigenze minime e del programma quadro d’insegnamento corrispondente e ne rendono conto alla CFSSS.
Art. 20 Decisione e conseguenze giuridiche del riconoscimento
1La SEFRI decide in merito al riconoscimento su richiesta della CFSSS.
2Il riconoscimento autorizza l’operatore della formazione a rilasciare il titolo protetto a livello federale in quanto scuola specializzata superiore.