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Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 25 pagine

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412.101.61 Formazione professionale

2I programmi quadro d’insegnamento approvati dalla SEFRI secondo il diritto anteriore rimangono riconosciuti al massimo per cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

3I docenti che prima del 1° aprile 2005 avevano già svolto almeno cinque anni di insegnamento nell’ambito di un ciclo di formazione delle scuole specializzate superiori oppure nell’ambito dei periodi di formazione pratica corrispondenti soddisfano le esigenze di cui all’articolo 13.

4I titolari di un titolo conseguito secondo l’ordinanza del DEFR dell’11 marzo 20055 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori presso una scuola specializzata superiore riconosciuta in virtù del diritto federale o intercantonale anteriore sono legittimati a portare il nuovo titolo corrispondente, a condizione che ciò sia previsto dai relativi programmi quadro d’insegnamento.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il xx.xx.xxxx.

5 RU 2005 1389, 2010 4555, 2014 59 e 4575