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Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 25 pagine
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Esigenze minime per il riconoscimento die cicli di formazione e degli studi 412.101.61 postdiploma delle scuole specializzate superiori. O del DEFR
4Chi svolge in media meno di quattro ore settimanali d’insegnamento non soggiace alle disposizioni di cui al capoverso 1 lettera b.
5La SEFRI emana programmi quadro d’insegnamento per la qualificazione dei docenti. A tale scopo si basa sugli articoli 48 e 49 capoverso 1 OFPr.
Art. 14 Piano di formazione e regolamento degli studi
1L’operatore della formazione elabora un piano di formazione ed emana un
regolamento degli studi basandosi sulle disposizioni della presente ordinanza e sul programma quadro d’insegnamento corrispondente.
2Il regolamento degli studi disciplina in particolare l’ammissione, la struttura del ciclo di formazione, la promozione e la procedura di qualificazione.
Art. 15 Periodi di pratica
1Nei cicli di formazione con periodi di pratica, gli operatori della formazione sono responsabili di scegliere le aziende in cui si svolgono i periodi di pratica.
2I periodi di pratica sono orientati alle competenze, si svolgono sotto l’assistenza di specialisti e sotto la supervisione degli operatori della formazione. I campi
d’impiego e il tipo d’attività sono conformi al livello di formazione degli studenti.
Sezione 5: Riconoscimento di cicli di formazione e studi postdiploma
Art. 16 Domanda di riconoscimento di cicli di formazione
1Gli operatori della formazione che intendono far riconoscere un ciclo di
formazione devono farne domanda. Nella domanda sono indicati:
a. il programma quadro d’insegnamento su cui si basa il ciclo di formazione;
b. il finanziamento;
c. l’organizzazione e le forme d’insegnamento;
d. le strutture, il materiale e i sussidi didattici;
e. le qualifiche dei docenti e dei membri della direzione;
f. il piano di formazione;
g. il regolamento degli studi;
h. il sistema di garanzia e sviluppo della qualità;
i. l’impostazione grafica dei diplomi.
2La domanda deve essere presentata all’autorità cantonale competente. Quest’ultima esprime un parere e lo trasmette alla SEFRI insieme alla domanda.