Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 79 pagine

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Qualche partecipante170 vorrebbe sapere sulla base di quali criteri il Consiglio federale è in grado di constatare che uno Stato estero dispone di una legislazione che garantisce una protezione adeguata dei dati.

Capoverso 3

Secondo un certo numero di partecipanti171, la differenza tra la nozione di «protezione adeguata dei dati» secondo il capoverso 2 e quella di «protezione appropriata» nel capoverso 3 è poco chiara. Per un Cantone172 sarebbe opportuno uniformare la terminologia utilizzata nei capoversi 2, 3 e 7 per qualificare il livello di protezione dei dati.

Per un partecipante173 è necessario precisare che le condizioni elencate al capoverso 3 sono alternative.

Diversi partecipanti174 ritengono che la distinzione tra le nozioni di «garanzie standardizzate» e «garanzie specifiche» non sia chiara. Per alcuni175, l’obbligo di comunicare le garanzie specifiche contenute in un contratto costituisce un problema sotto il profilo della protezione dei segreti d’affari e in rapporto alla legge sulla trasparenza (RS 152.3). Da più parti176 ci si oppone all’obbligo di far approvare le garanzie standardizzate dall’IFPDT; taluni177 avanzano la stessa obiezione per quanto concerne le norme vincolanti d’impresa. Secondo un parere178, quando delle garanzie sono state approvate dall’IFPDT il titolare del trattamento dovrebbe avere la possibilità di effettuare altre comunicazioni, purché le categorie di dati personali comunicate e le finalità del trattamento siano identiche o equiparabili. Se tale requisito è soddisfatto, dovrebbe quindi venire meno l’obbligo di rivolgersi all’IFPDT. Il partecipante in questione propone di conseguenza di adottare la nozione di «spezifische oder standardisierte zweckgebundene Garantien».

Per un Cantone179, l’avamprogetto non dovrebbe prevedere un obbligo, ma piuttosto la facoltà di far esaminare o approvare delle garanzie dall’IFPDT. Altri due Cantoni180 reputano che l’IFPDT non dovrebbe avere la possibilità di decidere autonomamente se dati personali possono essere comunicati all’estero, ma dovrebbe anzi intervenire qualora ritenesse che, contrariamente a quanto constatato dal Consiglio federale, una protezione adeguata dei dati personali non è o non è più garantita.

Un partito politico181 è espressamente favorevole all’obbligo di sottoporre le norme vincolanti d’impresa all’approvazione dell’IFPDT. Trattandosi di norme vincolanti d’impresa, approvate da un’autorità incaricata della protezione dei dati di uno Stato che garantisce un a protezione adeguata, ritiene che la legge o l’ordinanza dovrebbe fissare i criteri da soddisfare. Un altro partecipante182 auspica per contro la soppressione del capoverso 3, ritenendo che i requisiti previsti da questa disposizione non offrano garanzie sufficienti per la comunicazione di dati personali all’estero.

170 In particolare ASB; FRC, ACSI, FPC.

171 In particolare GL.

172 GL.

173 ASB.

174 In particolare economiesuisse; VUD.

175 In particolare economiesuisse; VUD.

176 In particolare GL; economiesuisse, ASB, USAM.

177 In particolare GL; economiesuisse, ASB.

178 ASB.

179 GL.

180 NW, OW.

181 PES.

182 PPS.