Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 79 pagine
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essere applicata solo nel caso in cui la decisione individuale automatizzata assume un certo livello di gravità. Per altri322 invece questa norma non è abbastanza incisiva e le condizioni nel capoverso 1 lasciano un margine di autonomia troppo ampio. Si propone anche di attribuire la facoltà alla persona interessata di decidere in anticipo a quali trattamenti automatizzati acconsentire323. Alcuni partecipanti chiedono lo stralcio di questa disposizione324 in quanto contraria alla libertà contrattuale, mentre altri plaudono all’obbligo di informare ivi previsto325. Secondo singoli pareri occorre valutare se la regolamentazione in materia dell’UE non tuteli in maniera più efficace gli interessi della persona interessata326.
Capoverso 2
Per vari partecipanti vanno precisate le condizioni quadro dell’obbligo di sentire la persona interessata, specialmente per limitare gli oneri amministrativi delle imprese327. Un numero considerevole chiede lo stralcio di questa disposizione328. Secondo altri, la persona interessata dovrebbe avere anche l’opportunità di esprimersi sulla procedura adottata329 o di ottenere informazioni sull’algoritmo330. Da più parti si teme che la possibilità di esprimersi comporti un obbligo di motivazione che potrebbe riguardare dei segreti d’affari e intaccare la libertà contrattuale331. Un partecipante ritiene inutile precisare che la persona interessata può esprimersi in merito ai dati trattati332. Inoltre si propone di limitare l’obbligo di informare la persona interessata ai casi in cui quest’ultima chiede indicazioni sui dati personali trattati333.
Capoverso 3
Diversi partecipanti chiedono di prevedere ulteriori eccezioni, ad esempio allorché una decisione individuale automatizzata è prevista da un contratto334.
Articolo 16 Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è espressamente approvata da alcuni partecipanti335, mentre altri ne chiedono l’abolizione336. Diversi partecipanti337 propongono che le questioni della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e della consultazione preventiva dell’IFPDT siano oggetto di due disposizioni distinte.
Capoversi 1 e 2
La maggioranza di coloro che si sono espressi in merito ritiene che le disposizioni in questione non dovrebbero spingersi oltre il diritto europeo: in particolare occorre prevedere come soglia discriminante un rischio elevato e il responsabile del trattamento va esonerato dall’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati338. Numerosi partecipanti ritengono non sia chiaro in quali casi va eseguita una tale valutazione, per cui an-
321 In particolare LU, ZH.
322 In particolare FPC, FRC, ACSI.
323 NW, OW, JU.
324 In particolare USAM.
325 DSFS.
326 PVL.
327 In particolare ZH; VUD.
328 In particolare economiesuisse, ASB.
329 DigiGes, gr.ch.
330 PPS.
331 In particolare economiesuisse, ASB.
332 In particolare UNIL FDCA.
333 UPC.
334 In particolare ASB, economiesuisse.
335 TI, UVS, USS.
336 In particolare UDC; USAM, ASB; kf.
337 In particolare AG, AI, AR, BS, FR, GR, JU, SH, ZG; privatim.
338 In particolare BE, BL, GL, GR, TG, ZH; PVL; economiesuisse, ASB; VUD.