Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 79 pagine
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dati personali fondati su fatti e quelli fondati su valutazioni personali. Un altro Cantone690 sottolinea che, per i Cantoni, l’attuazione dell’articolo 98 capoverso 2 CPP sarà difficoltosa e richiederà risorse supplementari. Pertanto chiede che si rinunci in particolare all’obbligo di informare «senza indugio» oppure che, nel quadro dell’armonizzazione informatica nella giustizia penale, siano messi a disposizione i necessari mezzi tecnici.
5.1.3 Legge del 20 marzo 1981 sull’assistenza in materia penale (RS 351.1)
Secondo singoli Cantoni691, il rapporto esplicativo non chiarisce la portata degli articoli 11b- 11i AP-AIMP. Un Cantone692 teme che la regolamentazione relativa alla comunicazione di dati personali all’estero possa ostacolare la cooperazione internazionale tra autorità svizzere ed estere. Un altro693 invece plaude espressamente all’obbligo per le autorità, previsto dall’articolo 11b AP-AIMP, di informare la persona interessata sull’avvio di una procedura d’assistenza su richiesta di uno Stato estero. Un altro ancora694 chiede di precisare le eccezioni all’obbligo d’informare.
5.2 Pareri concernenti il progetto di modernizzazione della Convenzione STE 108
Alcuni partecipanti695 criticano l’estensione del campo d’applicazione della futura Convenzione STE 108. Inoltre giudicano superflua l’approvazione della nuova Convenzione dal momento che il progetto di revisione della LPD riprende la riforma dell’Unione europea. Sempre secondo gli stessi partecipanti, il progetto lascia agli Stati contraenti la facoltà di disciplinare le competenze delle autorità di controllo in materia di protezione dei dati e non obbliga ad accordare a queste ultime delle competenze decisionali.
5.3 Altre misure proposte dai partecipanti
Vari partecipanti hanno proposto delle misure non in correlazione diretta con l’AP-LPD così come è stato posto in consultazione. Tali misure sono illustrate nel presente capitolo. I provvedimenti legati alle sanzioni sono trattati nel capitolo dedicato alle disposizioni penali (cap. 4.8).
5.3.1 Principio dell’«opt-in» in materia di protezione dei dati
Qualche partecipante696 chiede che la protezione dei dati in Svizzera si ispiri al principio dell’«opt-in», ossia che il trattamento di dati sia consentito solo previo esplicito consenso della persona interessata.
5.3.2 Diritto alla portabilità
688 BS, SO, ZH.
689 GE, SG.
690 NE.
691 In particolare TG.
692 GE.
693 GL.
694 BS.
695 In particolare USAM.
696 In particolare NW, OW; FRC, ACSI, FPC.