Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
In Svizzera, le modifiche previste sono in gran parte considerate neutre dal punto di vista della concorrenza poiché le imprese di un determinato segmento sono tutte toccate in misura uguale. Per contro, secondo l’AIR resta controverso in che misura una maggiore protezione dei dati comporti un vantaggio competitivo su scala internazionale.
Quanto alle ripercussioni sulla società, va innanzitutto constatato che dalla revisione non risultano in linea di massima obblighi specifici per le persone interessate, anzi la loro posizione viene migliorata. Gli esperti interrogati ritengono che le misure analizzate nell’ambito dell’AIR siano atte ad agevolare, almeno sotto il profilo formale, l’esercizio dei diritti delle persone interessate. Gli esperti si riferiscono soprattutto all’estensione del diritto d’accesso, alla maggiore trasparenza del trattamento, ai miglioramenti in generale dei diritti delle persone interessate nonché all’introduzione di un diritto di portabilità (cfr. n. Error! Reference source not found.). Le persone interessate trarranno concretamente profitto dalle misure analizzate soprattutto nella misura in cui accorderanno importanza alla protezione dei loro dati personali. In tale contesto l’impostazione predefinita (privacy by default) favorevole alla protezione dei dati può rivelarsi uno strumento importante.
1.7.4 Regolamentazioni alternative
Nei colloqui con gli esperti, oltre alle misure previste, sono state discusse anche altre proposte, ad esempio quella di applicare ai dati le regole dei diritti reali. Le proposte sono state tuttavia spesso giudicate inattuabili perché troppo distanti dagli sviluppi internazionali (nessun altro Paese europeo prevede ad esempio diritti di proprietà sui dati). Per motivi di competitività si propone di rinunciare a misure più vincolanti rispetto a quelle previste negli Stati dell’Unione europea, evitando così una regolamentazione troppo severa. La possibilità di istituire una commissione di esperti incaricata di formulare raccomandazioni di «buona prassi» è accolta con favore poiché permetterebbe un rapido adeguamento alle novità tecnologi-
che (cfr. n. Error! Reference source not found.).
1.7.5 Aspetti pratici dell’esecuzione
Per limitare i costi risultanti dalla revisione, la maggioranza degli esperti interrogati raccomanda di concedere alle imprese la possibilità di conformarsi in modo standardizzato agli obblighi d’informazione. Ciò potrebbe essere realizzato mediante spiegazioni relative al diritto in materia di protezione dei dati oppure per mezzo di pittogrammi sul sito Internet delle imprese o nelle condizioni generali. Secondo gli esperti, l’introduzione di obblighi d’informazione «individualizzati» causerebbe invece costi notevoli.
Per motivi inerenti alla certezza del diritto e alla trasparenza, l’AP dovrebbe usare concetti chiaramente definiti (definizioni legali) e designare chiaramente i fatti che comportano degli obblighi. Occorrerebbe indicare, ad esempio, i casi in cui è necessario procedere a un’analisi d’impatto del trattamento. Per migliorare la consapevolezza dei problemi posti dalla protezione dei dati e facilitare l’attuazione della legge, gli esperti segnalano la necessità di una comunicazione mirata (p. es. mediante note, opuscoli, guide) e l’elaborazione di raccomandazioni di «buona prassi». Queste misure potrebbero giovare in particolare alle imprese meno esposte al diritto in materia di protezione dei dati. In questo contesto, l’idea di istituire una commissione di esperti è accolta con favore dalla maggior parte degli esperti.
2 Direttiva (UE) 2016/680
2.1 Presentazione della direttiva (UE) 2016/680
2.1.1 Negoziati
Le deliberazioni degli Stati membri dell’Unione europea e dei quattro Stati associati allo spazio Schengen (Norvegia, Islanda, Svizzera e Principato del Liechtenstein nel quadro dei loro diritti di partecipazione) si sono svolte tra il 2012 e il 2015 nei gruppi di lavoro del Consiglio europeo (comitati misti), sotto la presidenza dell’Unione europea. All’elaborazione della direttiva in seno ai comitati misti hanno partecipato rappresentanti della Confederazione e dei