Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

8.1.7.6 Art. 42 Provvedimenti cautelari

Secondo l’articolo 33 capoverso 2 LPD, qualora nell’ambito dell’accertamento dei fatti nei confronti di una persona privata o di un organo federale constati che le persone interessate rischiano di subire un pregiudizio non facilmente riparabile, l’Incaricato può chiedere provvedimenti cautelari al presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati. Dato che l’articolo 43 AP-LPD conferisce poteri decisionali all’Incaricato, per ordinare provvedimenti cautelari non è più necessario l’intervento del Tribunale amministrativo federale e la pertinente disposizione può pertanto essere stralciata.

Secondo il capoverso 1, l’Incaricato stesso può ordinare provvedimenti cautelari per mantenere lo stato esistente, salvaguardare interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova. Rispetto al diritto vigente, i casi in cui l’Incaricato può ordinare provvedimenti cautelari sono stati estesi. Il criterio determinante non è più soltanto il rischio per la persona interessata di subire un danno irreparabile; provvedimenti cautelari potranno infatti essere ordinati anche quando l’inchiesta è messa a repentaglio, ad esempio in presenza del rischio di collusione o della scomparsa di determinati elementi probatori.

L’Incaricato può ad esempio imporre alla persona privata o all’organo federale di sospendere il trattamento di dati per la durata dell’inchiesta o ordinare il sequestro di materiale.

Per l’esecuzione delle misure cautelari, l’Incaricato può far capo ad altre autorità federali e cantonali (cpv. 2).

Secondo l’articolo 44 capoverso 3, il ricorso contro i provvedimenti cautelari dell’Incaricato non ha effetto sospensivo.

8.1.7.7 Art. 43 Provvedimenti amministrativi

L’articolo 43 attua l’articolo 47 paragrafo 2 della direttiva (UE) 6016/680 e dà seguito alle raccomandazione della valutazione Schengen di conferire competenze decisionali

all’Incaricato. L’articolo 58 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/679 elenca tutti i provvedimenti correttivi che l’autorità di controllo deve poter ordinare. Oltre ai provvedimenti previsti dall’articolo 47 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/680, l’autorità di controllo può in particolare infliggere sanzioni amministrative (art. 58 par. 2 lett. i) e ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un Paese terzo o un’organizzazione internazionale (art. 58 par. 2 lett. j).

L’articolo 43 capoverso 1 è ampiamente conforme all’articolo 12bisparagrafo 2 lettera c P-STE 108, secondo cui ciascuno Stato contraente è tenuto a conferire all’autorità di controllo la competenza di rendere decisioni e di infliggere sanzioni amministrative. Tuttavia, il Consiglio federale non intende conferire all’Incaricato la competenza di infliggere sanzioni amministrative, proponendo invece di attribuirgli maggiori poteri decisionali e di inasprire le disposizioni penali dell’AP-LPD (n. Error! Reference source not found.).

In virtù dell’articolo 43 capoverso 1, l’Incaricato può ordinare di sospendere, modificare o cessare del tutto o in parte un trattamento contrario alle disposizioni sulla protezione dei dati, nonché di distruggere i dati. L’articolo 43 AP-LPD lascia tuttavia un certo margine

d’apprezzamento all’Incaricato, poiché la disposizione non lo obbliga a prendere provvedimenti amministrativi, bensì gli conferisce la facoltà di farlo. Prima di pronunciare tali provvedimenti può ad esempio consigliare il titolare del trattamento affinché ponga rimedio alla situazione. Se pronuncia un provvedimento, l’Incaricato è tenuto a rispettare il principio della proporzionalità. Se del caso, ordina di modificare o cessare il trattamento limitando il provvedimento alla parte problematica del trattamento.

Il capoverso 2 è conforme all’articolo 12 paragrafo 6 P-STE 108, secondo cui l’autorità di controllo può proibire o sospendere la comunicazione di dati personali verso un altro Paese.

L’Incaricato notifica la sua decisione soltanto alle parti oggetto dell’inchiesta. Se del caso, informa il pubblico conformemente all’articolo 48 AP-LPD. Il provvedimento pronunciato deve essere motivato in maniera sufficiente, poiché il titolare del trattamento deve poter essere in particolare in grado di identificare i trattamenti cui si applica la decisione dell’Incaricato. Le