Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/12: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale) · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo
economici, i requisiti per gli organismi di valutazione della conformità e i principi della sorveglianza del mercato.
L’NLF introduce definizioni legali uniformi per i concetti fondamentali che fino ad oggi, nel quadro del “New Approach”, venivano definiti in maniera diversa nelle singole direttive settoriali europee. In tutto il mercato interno dell’UE vengono ora utilizzati termini praticamente identici.
Anche gli obblighi degli operatori economici vengono ridefiniti. Nell’immissione sul mercato e nella messa a disposizione sul mercato dei loro prodotti, gli operatori economici devono agire con responsabilità e nel pieno rispetto dei requisiti normativi vigenti. L’UE presuppone il principio della responsabilità graduata che stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale dei diritti e degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nel processo di fornitura e distribuzione.
I nuovi requisiti per gli organismi di valutazione della conformità stabiliti dall’NLF assicurano inoltre un livello qualitativo uniforme nell’esecuzione della valutazione della conformità.
Infine, l’NLF definisce i requisiti di base a livello orizzontale nell’ambito della sorveglianza del mercato per gli Stati membri e le autorità nazionali che, come avvenuto fino ad oggi, continuano a disporre delle autorizzazioni e dei mezzi necessari per ritirare dal mercato o distruggere i prodotti non conformi o pericolosi. Queste misure di protezione, come le prescrizioni sui controlli dei prodotti provenienti da Paesi terzi, trovano ora il loro fondamento giuridico nell’NLF che prevede inoltre l’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione per la collaborazione fra le autorità nazionali e fra tali autorità e la Commissione europea.
2. Conseguenze per la Svizzera
Secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51), il legislatore deve elaborare prescrizioni tecniche in modo da renderle compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv.2), e il Consiglio federale può concludere accordi internazionali con l’intento di ridurre o rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio (art. 14 LOTC). L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA, RS 0.946.526.81) copre venti settori di prodotti le cui disposizioni normative e amministrative svizzere e dell’UE sono considerate equivalenti. Per la commercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell’UE, i prodotti rientranti nel campo d’applicazione dell’MRA vengono sottoposti a un’unica valutazione della conformità (verifica, certificazione, ispezione) svolta da un organismo di valutazione della conformità riconosciuto ai sensi dell’Accordo.
Il regolamento (UE) sui DPI e il regolamento (UE) sugli apparecchi a gas rientrano nel campo d’applicazione dell’MRA. Per garantire l’equivalenza tra la legislazione europea e quella svizzera anche dopo il 21 aprile 2018, le corrispondenti ordinanze devono essere emanate tempestivamente e i capitoli dell’MRA interessati devono essere rivisti tramite una decisione del Comitato misto. Prima di applicare il regolamento (UE) dovranno essere
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.2.2131653 2/8