Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/12: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale) · 8 pagine

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Articolo 5 Definizione delle norme tecniche

Questo articolo rimanda all’articolo 6 LSPro, nel quale si descrive la presunzione di conformità alle norme. Se, per determinati aspetti di un prodotto, il fabbricante applica una norma tecnica secondo l’articolo 6 LSPro, egli ha solo l’obbligo di dimostrare l’applicazione della norma. In questo caso, la presunzione di conformità del prodotto si riferisce all’ambito coperto dalla norma. Ne consegue che, in occasione di un controllo, è l’autorità di sorveglianza del mercato a dover fornire la prova contraria. L’articolo 5 stabilisce esplicitamente che la SECO è responsabile della designazione delle relative norme.

Articolo 6 Sorveglianza del mercato

Gli articoli 37 e seguenti del regolamento (UE) sui DPI stabiliscono i criteri per il controllo dei DPI da parte degli Stati membri dell’UE. Grazie agli articoli 19-29 OSPro, la Svizzera dispone già di un efficace sistema di sorveglianza del mercato nell’ambito della sicurezza dei prodotti.

Articolo 7 Disposizioni transitorie

Secondo il capoverso 1 i DPI possono essere immessi sul mercato entro il 20 aprile 2019 secondo la direttiva 89/686/CEE e, in tal caso, messi a disposizione sul mercato anche dopo il 21 aprile 2019.

I certificati di esame del tipo rilasciati ai sensi della direttiva 89/686/CEE spesso non sono soggetti a limiti temporali. Il capoverso 2 garantisce che i certificati di esame del tipo restano validi per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento (UE) sui DPI. Ciò si spiega con il fatto che secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) sui DPI, la validità del certificato di esame del tipo è altresì limitata a un massimo di 5 anni.

Articolo 8 Entrata in vigore

L’ordinanza sui DPI entra in vigore il 21 aprile 2018 contemporaneamente al regolamento (UE) sui DPI, applicabile negli Stati membri dell’UE. La pubblicazione tempestiva dell’ordinanza sui DPI nella Raccolta ufficiale (RU) garantisce alle cerchie interessate il tempo necessario per adeguarvisi.

Il capoverso 2 stabilisce che l’articolo 3 capoverso 5 dell’ordinanza sui DPI entra in vigore prima del 21 aprile 2018. Si tratta della designazione degli organismi di valutazione della conformità, che può avvenire alla data della pubblicazione dell’ordinanza svizzera sui DPI.

Allegato

Cfr. articolo 1

541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.2.2131653 8/8