Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/12: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale) · 8 pagine
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Le disposizioni concernenti gli organismi di valutazione della conformità sono contenute nell’ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e di omologazione (ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD, RS 946.512) e nell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di conformità (MRA, RS 0.946.526.81). Nel diritto svizzero il capitolo relativo alla sorveglianza del mercato è coperto dalle disposizioni sulla sorveglianza del mercato della LSPro e dell’OSPro.
L’esecuzione dell’ordinanza sui DPI è retta dall’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 18 giugno 2010 concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.111.5). Conformemente alla lettera c numeri 1-3 dell’allegato all’articolo 3 di suddetta ordinanza, gli organi di controllo competenti sono: l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) per i DPI nelle aziende; l’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) per i DPI al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica; la fondazione Agri-Sicurezza Svizzera (agriss) per i DPI nell’agricoltura e nell’orticultura.
Articolo 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizione e diritto applicabile
Il capoverso 1 descrive le modalità di immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato dei DPI come oggetto della regolamentazione dell’ordinanza sui DPI. Poiché in base all’obbligo di equivalenza derivante dall’MRA l’ordinanza sui DPI ha come scopo la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sui DPI, questa relazione viene riportata nel presente capitolo. Non si tratta tuttavia di rinviare in modo globale al regolamento (UE) sui DPI, ma piuttosto di evidenziare che l’ordinanza sui DPI deve essere interpretata nell’ottica del regolamento (UE) sui DPI.
Con il rimando del capoverso 2 al regolamento (UE) sui DPI si definisce il campo d’applicazione dell’ordinanza sui DPI affinché corrisponda a quello del regolamento (UE). Il campo d’applicazione del regolamento (UE) sui DPI è stato leggermente esteso e comprende ora anche i DPI per la protezione dal calore destinati specificamente all’uso privato.
Il capoverso 3 rimanda alle definizioni del regolamento (UE) sui DPI, con la riserva che alcune definizioni riportate al numero 1 dell’allegato all’ordinanza sui DPI sono formulate diversamente. Una tabella di concordanza fra le definizioni UE e le rispettive definizioni svizzere è contenuta nell’allegato alla presente ordinanza sui DPI. Con il rimando al regolamento (UE) sui DPI si riprendono le definizioni “immissione sul mercato” (prima messa a disposizione sul mercato) e “messa a disposizione sul mercato” (ogni fornitura di DPI per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito). Ne risulta una certa discrepanza rispetto alla definizione “immissione in commercio” prevista dalla LSPro e dall’OSPro, di cui si è tenuto conto. La definizione “immissione di commercio” contenuta nella LSPro e nell’OSPro è più ampia rispetto alla definizione “immissione sul mercato” del regolamento (UE) sui DPI, poiché comprende sia la “messa a disposizione sul mercato” sia “l’immissione sul mercato” previste dal regolamento
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