Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/12: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale) · 8 pagine

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rinotificati presso la Commissione europea tutti gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti nel quadro dell’MRA.

3. Ordinanze interessate

L’adeguamento riguarda le seguenti tre ordinanze settoriali:

Ordinanza Regolamento Capitolo MRA Ufficio

competente

Ordinanza sulla Regolamento (UE) 2, Dispositivi di protezione SECO/ABPS sicurezza dei prodotti n. 425/2016 individuale

(RS 930.111)

Ordinanza sulla Regolamento (UE) 5, Apparecchi a gas e SECO/ABPS sicurezza dei prodotti n. 426/2016 caldaie

(RS 930.111)

Ordinanza sugli Regolamento (UE) 19, Impianti a fune UFT

impianti a fune adibiti n. 424/2016

al trasporto di persone

(RS 743.011)

Il presente documento tratta l’emanazione dell’ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale per la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE)

n. 425/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

4. Rapporto tra le disposizioni legali svizzere e la regolamentazione dell’UE

Le disposizioni concernenti i DPI sono attualmente contenute nell’articolo 1 lettera c, nella sezione 4 e negli allegati 1-3 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.11) Per i DPI viene ora creata un’ordinanza specifica. Tale ordinanza sui DPI traspone la regolamentazione dell’UE ad eccezione della marcatura CE. L’emanazione dell’ordinanza sui DPI è in sintonia con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con il MRA.

5. Basi giuridiche

L’ordinanza sui DPI si basa sull’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11). Ulteriori basi sono la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20) e la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51).

Poiché si tratta di una nuova creazione, l’ordinanza sui DPI avrà una propria numerazione. L’ordinanza sui DPI sarà registrata con il numero RS 930.115.

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