Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/12: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale) · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
(UE) sui DPI. La revisione della LSPro e dell’OSPro consentirà di armonizzare queste definizioni.
La tabella di concordanza delle definizioni figurante al numero 1 dell’allegato, mette a confronto l’espressione “organismo notificato” in uso nell’UE con “organismo di valutazione della conformità”. Secondo il regolamento (UE) sui DPI, l’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità spetta unicamente agli organismi notificati. Ciò può risultare opportuno nell’UE, ma in Svizzera, gli organismi di valutazione della conformità che operano unicamente sul piano nazionale non devono necessariamente disporre di una designazione. Pertanto è sufficiente un accreditamento quale organismo di valutazione della conformità da parte del Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Per contro, nel campo d’applicazione dell’MRA, gli organismi di valutazione della conformità devono essere designati anche dalle autorità competenti (“organismi designati”). Con questa designazione, l’autorità di designazione conferma che l’organismo di valutazione della conformità dispone delle competenze richieste per essere riconosciuto nell’ambito del MRA.
Il capoverso 4 disciplina l’applicabilità della tabella di concordanza del diritto applicabile europeo e svizzero, figurante al numero 2 dell’allegato.
Conformemente al capoverso 5, l’ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) trova applicazione in modo sussidiario se l’ordinanza sui DPI e i rimandi al regolamento (UE) e a i suoi allegati in essa contenuti non prevedono disposizioni particolari.
Articolo 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato
Questo articolo definisce le condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato.
Poiché alla lettera a riprende le istruzioni generali dell’articolo 3 capoverso 1 LSPro, l’ordinanza sui DPI tiene conto del campo d’applicazione della LSPro definendo tuttavia in senso più ampio rispetto alla LSPro i beni giuridici da tutelare che comprendono sia le persone sia gli animali domestici oltre ai beni. Il termine “persone” che figura nel regolamento (UE) sui DPI è sostituito dal termine “esseri umani”. Il campo d’applicazione del termine nel regolamento (UE) sui DPI non cambia. Con il termine di “persone” si esclude un’estensione del campo d’applicazione alle persone giuridiche.
La lettera b rimanda ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 5 e all’allegato II del regolamento (UE) sui DPI. Quest’ultimo è preceduto da osservazioni preliminari che evidenziano l’importanza e chiariscono il campo d’applicazione dei requisiti essenziali che sono stati revisionati per lo più solamente dal punto di vista linguistico. Tra le novità viene ora stabilito al punto 1.3.4 che gli indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili costituiscono un DPI. Al punto 3.9.1 sono definiti inoltre i requisiti relativi alla protezione dalle radiazioni non ionizzanti ora estesi anche alla protezione della pelle.
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.2.2131653 6/8