Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/12: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale) · 8 pagine
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Articolo 3 Classificazione dei dispositivi di protezione individuale, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione
Questo articolo disciplina la classificazione dei DPI, la conformità, gli organismi di valutazione della conformità e le autorità di designazione.
Il capoverso 1 stabilisce la classificazione di un DPI in una delle tre categorie conformemente all’allegato I. Con ciò si riprende il sistema già noto contemplato dalla direttiva 89/686/CEE sui DPI. Rispetto alla direttiva 89/686/CEE, la categoria III è stata estesa ai seguenti cinque rischi: annegamento, ferite da taglio provocate da seghe a catena portatili, getti ad alta pressione, ferite da proiettile o da coltello e rumore nocivo. In virtù della seconda frase nel capoverso°1, in caso di modifiche dell’allegato I del regolamento (UE) sui DPI, il DEFR ha la competenza di adeguare il rimando alla versione determinante del regolamento (UE) sui DPI che figura nella nota a pié di pagina all’articolo 1 capoverso 1. Ciò garantisce che il rimando sia sempre in linea con l’ultima versione dell’allegato I del regolamento (UE) sui DPI.
Per i principi riguardanti le procedure di valutazione della conformità, il capoverso 2 rimanda alle corrispondenti norme del regolamento (UE) sui DPI. Con l’adeguamento all’NLF sono stati introdotti alcuni moduli, ma i principi fondamentali non sono stati modificati.
Il capoverso 3 definisce la riserva relativa alla marcatura CE. L’impiego di questo simbolo dell’UE consente al fabbricante di certificare, sotto la propria responsabilità, che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di legge dell’UE necessari per garantire la protezione della salute, la sicurezza e la protezione dell’ambiente. Il diritto svizzero non può prescrivere l’apposizione della marcatura CE, poiché questo simbolo appartiene all’UE. La Svizzera, comunque, ammette la marcatura CE se apposta in maniera conforme al diritto UE. L’articolo 17 del regolamento (UE) sui DPI contiene regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE nonché di altre indicazioni. In linea di principio, questo articolo può essere applicato, salvo la parte riguardante la marcatura CE esclusa dalla riserva formulata all’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza DPI.
Il capoverso 4 stabilisce i requisiti relativi agli organismi di valutazione della conformità.
Nel capoverso 5, per motivi di leggibilità, si rimanda agli articoli dell’OAccD che definiscono le condizioni e la procedura per la designazione di un organismo di valutazione della conformità come organismo designato nonché i requisiti per le autorità di designazione.
Articolo 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici
Ora gli obblighi degli operatori economici sono disciplinati in maniera dettagliata. Pertanto si rimanda agli articoli del regolamento (UE) sui DPI che stabiliscono gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori e che definiscono i casi in cui i distributori e gli importatori possono essere considerati come “quasi-fabbricanti”, nonché gli obblighi concernenti l’identificazione degli operatori economici.
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