Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/12: Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale) · 8 pagine

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6. Data dell’entrata in vigore

Analogamente a quanto disposto dall’articolo 48 del regolamento (UE) n. 425/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale, la Svizzera prevede l’entrata in vigore dell’ordinanza sui DPI per il 21 aprile 2018.

7. Abrogazione e modifica del diritto anteriore

Con l’entrata in vigore dell’ordinanza sui DPI, l’articolo 1 lettera c, la sezione 4 e gli allegati 1- 3 OSPro sono abrogati. Queste disposizioni riguardano non solo i dispositivi di protezione individuale, ma anche gli apparecchi a gas. Dal punto di vista giuridico non è lecito abrogare queste disposizioni nell’ordinanza sugli apparecchi a gas (OAppG, RS 930.116) né nell’ordinanza sui DPI. Di conseguenza sono abrogati l’articolo 1 lettera c, la Sezione 4 e gli allegati da 1 a 3 ODPI nell’articolo 7 soltanto nell’OAppG; nell’ordinanza sui DPI si rinuncia a una disposizione sull’abrogazione e modifica del diritto anteriore.

8. Commento alle singole disposizioni dell’ordinanza sui dispositivi di protezione individuale Premesse:

L’ordinanza sui DPI si basa sul metodo dei rimandi già applicato – e accettato dalle cerchie interessate – in occasione della trasposizione della direttiva UE relativa alle macchine, della direttiva sugli ascensori, della direttiva sulle attrezzature a pressione e della direttiva sui recipienti semplici a pressione. Le novità riguardano, oltre alla struttura dell’ordinanza, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici e i requisiti per gli organismi di valutazione della conformità.

La versione di riferimento del regolamento (UE) n. 425/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale è quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 81 del 31 marzo 2016, pagina 51). Pertanto, in caso di revisione del regolamento (UE) sui DPI, l’ordinanza sui DPI dovrà essere adeguata di conseguenza. Così facendo, si garantisce un rimando statico e non dinamico.

Il diritto svizzero non può prescrivere il requisito della marcatura CE, poiché questo simbolo appartiene all’UE. La Svizzera, comunque, ammette la marcatura CE se apposta in maniera conforme al diritto UE, pur non prevedendola nella propria legislazione. In questo caso si parla di riserva nei confronti della marcatura CE (cfr. commenti relativi all’articolo 3 capoverso 3).

Nella versione tedesca del regolamento (UE) sui DPI è stata introdotta la definizione di “grundlegende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen” che deve essere considerata come sinonimo della definizione “grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen” contenuta nella legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) e nell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111).

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