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Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 10 pagine

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Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali RU ...

10. Legge federale del 20 giugno 195226 sugli assegni familiari nell'agricoltura

Titolo prima dell’art. 23a

V. Coordinamento internazionale

Art. 23a, rubrica

Relazione con il diritto europeo

Inserire prima del titolo del capitolo VI

Art. 23b Trattati internazionali

L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

a. la parità di trattamento;

b. la determinazione della normativa applicabile;

c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;

d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero;

e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;

f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

11. Legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari27

Titolo prima dell’art. 24

Capitolo 5: Coordinamento internazionale

Art. 24, rubrica

Rapporto con il diritto europeo

Art. 24 Rapporto con il diritto europeo

1Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199928 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n. 883/200429;

b. regolamento (CE) n. 987/200930;

c. regolamento (CEE) n. 1408/7131;

d. regolamento (CEE) n. 574/7232.

2Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196033 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a. regolamento (CE) n. 883/2004;

26RS 836.1

27RS 836.2

28 RS 0.142.112.681

29 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale; RS 0.831.109.268.1.

30 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del

regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.11.

31Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordi-

nati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1) e della Convenzione AELS riveduta.

32Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11) e della Convenzione AELS riveduta.

33 RS 0.632.31