Progetto

Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali RU...

7. Legge federale del 20 marzo 198123 sull'assicurazione contro gli infortuni

Titolo prima dell’art. 115a

Titolo decimo: Coordinamento internazionale

Art. 115a, rubrica

Relazione con il diritto europeo

Inserire prima del titolo undicesimo

Art. 115b Trattati internazionali

L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

a. la parità di trattamento;

b. la determinazione della normativa applicabile;

c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;

d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero;

e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;

f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

Disposizione transitoria della modifica del…

Ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica del … si applica il diritto anteriore.

9. Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno24

Titolo prima dell’art. 28a

Capo quinto: Coordinamento internazionale

Art. 28a, rubrica

Rapporto con il diritto europeo

Inserire prima del titolo del capo sesto

Art. 28b Trattati internazionali

L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

a. la parità di trattamento;

b. la determinazione della normativa applicabile;

c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;

d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero;

e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;

f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

Art. 29 Disposizioni applicabili

Le disposizioni della LAVS25 concernenti il trattamento di dati personali, l’assunzione delle spese e le tasse postali sono applicabili per analogia.

23 RS 832.20

24 RS 834.1

25 RS 831.10