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Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 10 pagine
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Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali RU ...
Art. 70 cpv. 2 lett. b
2Sono tenute a versare prestazioni anticipate:
b. per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata: l'assicurazione contro la disoccupazione;
Art. 72 cpv. 3, secondo periodo
3… Ai diritti passati all’assicuratore sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell’assicuratore, i termini relativi decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui questi è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.
Art. 73 cpv. 2
2Tuttavia, se l'assicuratore ha ridotto le proprie prestazioni giusta l'articolo 21 capoversi 1, 2 o 4, i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti passano all'assicuratore nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.
Art. 74 cpv. 2 lett. c e h
2Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:
c. le rendite d'invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece, l'indennizzo per incapacità al guadagno e le prestazioni volte a compensare le riduzioni delle rendite di vecchiaia dovute a lacune contributive;
h. le spese per accertamenti professionali e perizie mediche nonché le spese d’accertamento.
Inserire dopo il titolo del capitolo 6
Art. 75a Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale
1Il Consiglio federale designa gli organi incaricati di svolgere i compiti previsti per le singole assicurazioni sociali, in particolare in qualità di autorità competente, organo di collegamento e istituzione competente, secondo gli atti normativi menzionati nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone6 e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
2Esso designa gli organi responsabili per la predisposizione e la gestione dell’infrastruttura per lo scambio elettronico dei dati con l’estero e in particolare per i necessari punti d’accesso elettronici. Questi organi provvedono anche a predisporre e gestire le interfacce tra il sistema di scambio di dati nazionale e quello internazionale. Essi possono accordare agli organi di cui al capoverso 1 l'accesso ai dati di loro competenza mediante procedura di richiamo. Il Consiglio federale può prevedere che gli utenti dei punti d’accesso elettronici siano tenuti a partecipare alle spese di sviluppo, gestione e manutenzione dei medesimi.
3Il Consiglio federale può prescrivere agli organi di cui al capoverso 1 l'utilizzo di sistemi d’informazione sviluppati per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone7 e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. Può inoltre prevedere che gli organi che utilizzano tali sistemi d’informazione siano tenuti a partecipare alle spese di sviluppo, gestione e manutenzione dei medesimi.
Art. 83 Disposizione transitoria della modifica del...
Ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica del … si applica il diritto anteriore.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.