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Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 10 pagine

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Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali RU...

Titolo prima dell’art. 32

Capitolo 5: Coordinamento internazionale

Art. 32, rubrica

Rapporto con il diritto europeo

Inserire prima del titolo del capitolo 6

Art. 32a Trattati internazionali

L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

a. la parità di trattamento;

b. la determinazione della normativa applicabile;

c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;

d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero;

e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;

f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

4. Legge federale del 25 giugno 198216 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 26b Sospensione cautelare del versamento della rendita

L'istituto di previdenza sospende a titolo cautelare il versamento della rendita d'invalidità dal momento in cui prende atto della decisione dell'ufficio AI di sospendere a titolo cautelare il versamento della rendita d'invalidità conformemente all'articolo 52a LPGA17.

Art. 35a cpv. 2, primo periodo

2Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione.

Titolo prima dell’art. 89a

Parte settima: Coordinamento internazionale

Art. 89e Trattati internazionali

L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

a. la parità di trattamento;

b. la determinazione della normativa applicabile;

c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;

d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero;

e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;

f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

Art. 89f Applicabilità della LPGA

Gli articoli 32 capoverso 3 e 75a LPGA18 sono applicabili alla previdenza professionale.

16 RS 831.40

17 RS 830.1

18 RS 830.1