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Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 10 pagine
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Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali RU ...
Art. 57a cpv. 3
3Le parti possono presentare le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni. Per le decisioni riguardanti la sospensione cautelare delle prestazioni (art. 52a LPGA) il termine è di 10 giorni.
Art. 59 cpv. 5
Abrogato
Art. 66, primo periodo
Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS12 concernenti il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l'assunzione dei costi e le tasse postali, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato. …
Art. 66a cpv. 1 lett. d
1Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA13:
d. all’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS14), qualora siano necessari dati medici per la registrazione e il trattamento di richieste di prestazioni e per la trasmissione di queste ultime all'estero in virtù di convenzioni internazionali.
Art. 66b cpv. 2bise 2ter
2bisL’Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali. Il sistema d’informazione consente agli uffici AI e alle casse di compensazione AVS competenti di registrare e trattare le richieste di prestazioni.
2terGli uffici AI e le casse di compensazione AVS possono accedere al sistema d’informazione, mediante procedura di richiamo, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.
Art. 69 cpv. 1bis, primo periodo
La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. …
Titolo prima dell’art. 80a
Parte quarta: Coordinamento internazionale
Art. 80a, rubrica
Relazione con il diritto europeo
Inserire prima del titolo della parte quinta
Art. 80b Trattati internazionali
L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:
a. la parità di trattamento;
b. la determinazione della normativa applicabile;
c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero;
e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
3. Legge federale del 6 ottobre 200615 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Art. 27
Abrogato
11 RS 830.1
12 RS 831.10
13 RS 830.1
14 RS 831.10
15 RS 831.30