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Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 10 pagine

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Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali RU ...

5. Legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio19

Titolo prima dell’art. 25b

Sezione 8: Coordinamento internazionale

Art. 25g Applicabilità della LPGA

Gli articoli 32 capoverso 3 e 75a della legge federale del 6 ottobre 200020 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 25h Trattati internazionali

L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

a. la parità di trattamento;

b. la determinazione della normativa applicabile;

c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;

d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero;

e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;

f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

6. Legge federale del 18 marzo 199421 sull’assicurazione malattie

Art. 82 lett. a

In deroga all’articolo 33 LPGA22, su richiesta, gli assicuratori forniscono gratuitamente alle autorità cantonali competenti le informazioni e i documenti necessari per:

a. esercitare il diritto di regresso sancito dall’articolo 79a;

Titolo prima dell’art. 95a

Titolo 6: Coordinamento internazionale

Art. 95a, rubrica

Relazione con il diritto europeo

Inserire prima del titolo 7

Art. 95b Trattati internazionali

L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:

a. la parità di trattamento;

b. la determinazione della normativa applicabile;

c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;

d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero;

e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;

f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

19 RS 831.42

20 RS 830.1

21 RS 832.10

22 RS 830.1