Progetto
Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali RU...
b. regolamento (CE) n. 987/2009;
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
d. regolamento (CEE) n. 574/72.
3Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Inserire prima del titolo del capitolo 6
Art. 24a Trattati internazionali
L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:
a. la parità di trattamento;
b. la determinazione della normativa applicabile;
c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero;
e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
12. Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione34
Art. 88 cpv. 2bise 3, primo periodo
2bisSe la riscossione indebita o il tentativo di riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell'ambito del controllo dei datori di lavoro, queste spese sono a carico dei datori di lavoro.
3Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive tre anni dopo che l'ufficio di compensazione ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi cinque anni dopo il verificarsi del danno. …
Titolo prima dell’art. 121
Capitolo 4: Coordinamento internazionale
Art. 121, rubrica
Relazione con il diritto europeo
Inserire prima del titolo del capitolo 5
Art. 121a Trattati internazionali
L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la
presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:
a. la parità di trattamento;
b. la determinazione della normativa applicabile;
c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero;
e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
34 RS 837.0