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Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 10 pagine
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Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali RU...
b. si trova in un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico.
3Un’osservazione può essere svolta per al massimo 20 giorni nell'arco di tre mesi a contare dal primo giorno dell'osservazione.
4L’assicuratore può commissionare l’osservazione a specialisti.
5L’assicuratore informa l'assicurato circa il motivo, il tipo e la durata dell’osservazione svolta, al più tardi prima di emanare una decisione sulla prestazione in questione.
6Se l'osservazione non ha permesso di confermare gli indizi di cui al capoverso 1 lettera a, l'assicuratore emana una decisione che indica il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta. Dopo che la decisione è passata in giudicato, l'assicuratore distrugge il materiale relativo all'osservazione.
7Il Consiglio federale disciplina:
a. la procedura secondo cui la competenza di ordinare l’osservazione è attribuita presso l'assicuratore;
b. la procedura per la consultazione del materiale relativo all'osservazione da parte dell'assicurato;
c. la conservazione e la distruzione del materiale relativo all'osservazione.
Art. 45 cpv. 4
Se un assicurato ha ottenuto o tentato di ottenere prestazioni assicurative fornendo scientemente indicazioni inesatte o in altro modo illegale, l'assicuratore può imputargli le spese supplementari che ha sostenuto a causa del ricorso a specialisti nell'ambito della lotta contro la riscossione indebita di prestazioni.
Art. 49a Revoca dell'effetto sospensivo
L'assicuratore può, nella sua decisione, togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono fatte salve le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni riscosse indebitamente.
Art. 52a Sospensione cautelare delle prestazioni
L'assicuratore può sospendere a titolo cautelare il versamento delle prestazioni, se l'assicurato ha violato l'obbligo di notificazione di cui all'articolo 31 capoverso 1, se non ha reagito tempestivamente a una richiesta di verifica dell'esistenza in vita o dello stato civile oppure se vi è il sospetto fondato che egli abbia ottenuto le prestazioni indebitamente.
Variante 1
Art. 61 lett. a, fbise fter
Fatto salvo l’articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a. deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
fbis. la procedura è soggetta a spese:
1. in caso di controversie relative a contributi,
2. in caso di controversie relative a prestazioni, se la pertinente legge speciale lo prevede; se la legge speciale non prevede l'addebito di spese, il tribunale può imporre spese giudiziarie alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato,
fter. agli assicuratori non possono di regola essere addossate spese giudiziarie;
Variante 2
Art. 61 lett. a, fbise fter
Fatto salvo l’articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a. deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
fbis. la procedura è soggetta a spese:
1. in caso di controversie relative a contributi,
2. in caso di controversie relative a prestazioni; in questi casi la tassa di giustizia è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
fter. agli assicuratori non possono di regola essere addossate spese giudiziarie;