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Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 10 pagine
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Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali RU...
Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 20 dicembre 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 49a, frase introduttiva
Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o nel quadro di convenzioni internazionali, segnatamente per:
Art. 71 cpv. 4
4L’Ufficio centrale tiene:
a. un registro centrale degli assicurati che contiene i numeri d’assicurato assegnati agli assicurati, i numeri d’assicurato esteri assegnati loro in virtù di convenzioni internazionali e le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
b. un registro centrale delle prestazioni correnti che contiene le prestazioni in denaro, incluse le rendite straniere, allo scopo di evitare pagamenti indebiti, di agevolare l’adeguamento delle prestazioni e di notificare i decessi alle casse di compensazione.
Art. 85biscpv. 2
2L'articolo 61 lettere fbise fterLPGA9 si applica per analogia alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Art. 91 cpv. 2http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19460217/index.html - a91
2La decisione di multa deve indicare i motivi.
Art. 97
Abrogato
Titolo prima dell’art. 153a
Parte terza: Coordinamento internazionale
Art. 153a, rubrica
Relazione con il diritto europeo
Inserire prima del titolo della parte quarta
Art. 153b Trattati internazionali
L’Assemblea federale ha la facoltà di approvare trattati internazionali, mediante decreto federale semplice, al fine di coordinare la presente legge con la pertinente legislazione di un altro Stato. Tali trattati possono disciplinare gli ambiti seguenti:
a. la parità di trattamento;
b. la determinazione della normativa applicabile;
c. il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali delle parti contraenti;
d. il pagamento delle prestazioni ai cittadini di Stati contraenti che risiedono all’estero;
e. il rimborso delle spese per prestazioni in caso di malattia e infortunio;
f. la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
2. Legge federale del 19 giugno 195910 sull'assicurazione per l'invalidità
Art. 14bisRimborso delle spese per cure ospedaliere
2Il diritto di regresso di cui all'articolo 72 LPGA11 si applica al Cantone di domicilio per i contributi da esso versati in virtù del capoverso 1.
8 RS 831.10
9 RS 830.1
10 RS 831.20