Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

1.2.6 Compiti esecutivi dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

L’UFAS svolge non soltanto compiti di vigilanza e attività legislative preparatorie, ma anche compiti esecutivi. Le spese per questi ultimi vengono parzialmente rimborsate alla Confederazione dai fondi di compensazione. Tra questi compiti rientrano, oltre ad altri compiti finanziati dai fondi di compensazione (quali l’informazione generale degli assicurati o l’esecuzione di studi scientifici), in particolare le attività elencate qui di seguito.

– Versamento di sussidi a organizzazioni private di assistenza alle persone anziane e alle persone invalide: per garantire la fornitura di varie prestazioni di consulenza e assistenza a favore delle persone invalide e anziane, l’UFAS conclude contratti di sovvenzionamento con organizzazioni private in virtù rispettivamente dell’articolo 74 LAI e dell’articolo 101bis LAVS. Nel 2015 l’UFAS ha versato complessivamente sussidi per 166,1 milioni di franchi a organizzazioni private d’aiuto agli invalidi (a carico dell’AI), e 84,7 milioni di franchi a organizzazioni private di assistenza alle persone anziane (a carico dell’AVS).

– Conclusione di convenzioni tariffali: l’UFAS è responsabile per la conclusione di convenzioni tariffali per provvedimenti sanitari e mezzi ausiliari. Attualmente sono in vigore 112 convenzioni di questo genere con i fornitori di prestazioni. L’UFAS ha concluso un contratto di collaborazione con il Servizio centrale delle tariffe mediche (SCTM), delegando principalmente a quest’ultimo il compito di condurre le trattative tariffali. Il SCTM tutela gli interessi (tariffali) comuni dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione militare e dell’AI nei confronti dei fornitori di prestazioni.

– Fissazione di sussidi per le spese di amministrazione delle casse di compensazione: l’articolo 69 capoverso 2 LAVS prevede la possibilità di concedere alle casse di compensazione sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS. Il diritto a questi ultimi e il loro importo sono stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) su proposta della Commissione federale AVS/AI. La pertinente ordinanza prevede inoltre il versamento di sussidi per i calcoli anticipati della rendita di vecchiaia, per l’esecuzione della procedura di conteggio semplificata, per i provvedimenti d’incasso e per le procedure di risarcimento del danno. Nel 2015 sono stati versati sussidi per le spese di amministrazione per un totale di 32,5 milioni di franchi.

– Fissazione di indennità per le casse di compensazione: alle casse di compensazione possono essere concesse indennità per la gestione di servizi di regresso e per le spese di affrancatura delle agenzie comunali. Conformemente alle disposizioni legali, inoltre, l’UFAS stabilisce in che modo vengono rimborsate le spese sostenute dalle casse di compensazione per l’adempimento dei compiti federali loro affidati negli ambiti seguenti: gestione degli assegni familiari nell’agricoltura, rimborso della tassa sul CO2 alle imprese, controllo dell’affiliazione dei datori di lavoro a un istituto di previdenza professionale, riscossione dei contributi dell’assicurazione contro la disoccupazione e iscrizione delle indennità di disoccupazione nei conti individuali. L’UFAS