Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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calcola anche le indennità per le autorità fiscali volte a coprire le spese per la trasmissione dei dati fiscali di cui le casse di compensazione necessitano per poter fissare i contributi dei lavoratori indipendenti. Nel 2015 sono state versate indennità per un totale di 42,5 milioni di franchi.

– Attuazione del regresso: l’UFAS attua il regresso contro terzi responsabili in collaborazione con nove servizi di regresso decentralizzati.

1.3 Esecuzione del 2° pilastro

Come nel 1° pilastro, al fine di coprire i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, dal 1985 è previsto l’assoggettamento obbligatorio anche nella previdenza professionale, la cui esecuzione è attualmente affidata a circa 1900 soggetti giuridici autonomi. Per la stragrande maggioranza si tratta di soggetti di diritto privato, ma vi sono anche soggetti di diritto pubblico. Gli istituti di diritto privato rivestono perlopiù la forma giuridica della fondazione e molto raramente quella della cooperativa. Secondo l’articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, non possono più essere istituite nuove cooperative di previdenza. Gli istituti di previdenza discendono in parte da istituti risalenti al secondo Ottocento. Secondo il mandato costituzionale, l’AVS e l’AI, in quanto 1° pilastro, garantiscono la copertura del fabbisogno vitale all’insorgere di un caso di previdenza, mentre la previdenza professionale deve rendere possibile, insieme con il 1° pilastro, l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale.

1.4 Vigilanza

1.4.1 Principio

In generale la vigilanza sulle assicurazioni sociali è di competenza della Confederazione. Conformemente all’articolo 76 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 200012 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), l’autorità di vigilanza è il Consiglio federale. La vigilanza su AVS, AI, PC, IPG e assegni familiari nell’agricoltura è però delegata all’UFAS nelle pertinenti leggi. Lo scopo della vigilanza è garantire che gli organi esecutivi svolgano i loro compiti in modo competente, corretto e conforme alle disposizioni giuridiche, nel modo più uniforme possibile. Mentre nell’AI la vigilanza è esercitata prevalentemente dall’UFAS, nell’AVS l’autorità di vigilanza ricorre soprattutto a uffici di revisione esterni, la cui attività di revisione si estende a tutti i compiti delle casse di compensazione di cui all’articolo 63 LAVS. Gli uffici di revisione sono pertanto tenuti a verificare anche l’esecuzione degli altri compiti affidati alle casse di compensazione AVS (art. 132 cpv. 2 OAVS). L’UFAS può impartire agli uffici di revisione istruzioni in merito (art. 160 cpv. 2 OAVS). Queste figurano nelle Direttive sulla revisione delle casse di compensazione AVS (DRCC).

11 RS 831.40

12 RS 830.1