Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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Delega e finanziamento di compiti previsti da altre leggi federali
Le casse di compensazione cantonali e quelle professionali svolgono anche compiti che non derivano direttamente dalla LAVS, ma sono stabiliti in altre leggi federali. Conformemente alla legge federale del 19 giugno 19595sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), le casse di compensazione provvedono per esempio alla riscossione dei contributi nonché al calcolo e al versamento delle prestazioni per conto dell’AI. Le disposizioni della LAVS sono applicabili per analogia alla copertura delle spese amministrative (art. 66 LAI). In virtù della legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), le casse di compensazione provvedono inoltre alla riscossione dei contributi e al trattamento delle domande, fissano le indennità e procedono al loro pagamento. Anche in questo caso, alla copertura delle spese di amministrazione è applicabile per analogia l’articolo 69 LAVS (art. 22 LIPG).
Le casse di compensazione cantonali assumono diversi compiti anche nell’ambito degli assegni familiari. Secondo la legge federale del 20 giugno 19527 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF), spettano loro la riscossione dei contributi dei datori di lavoro nonché la fissazione e il versamento degli assegni familiari. Il finanziamento dei contributi alle spese di amministrazione è disciplinato nell’articolo 18 capoverso 2 LAF. Per gli assegni familiari al di fuori dell’agricoltura, la legge del 24 marzo 20068 sugli assegni familiari (LAFam) prevede che il Cantone istituisca una cassa di compensazione per assegni familiari (CAF) cantonale e ne affidi la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. Tra gli organi d’esecuzione ai sensi della LAFam rientrano anche le CAF professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni e quelle gestite dalle casse di compensazione AVS. Conformemente alla LAFam, i Cantoni disciplinano il finanziamento delle spese amministrative (art. 16 cpv. 1 LAFam).
Compiti affidati dalla Confederazione, dai Cantoni o dalle associazioni fondatrici e loro finanziamento
La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti. La condizione è che l’assegnazione di questi compiti non pregiudichi la regolare applicazione dell’AVS. Ad oggi la Confederazione ha affidato alle casse di compensazione la riscossione dei contributi dell’assicurazione contro la disoccupazione, il controllo dell’affiliazione nella previdenza professionale e nell’assicurazione contro gli infortuni e il rimborso della tassa sul CO2 alle imprese. Le associazioni fondatrici e i Cantoni assegnano loro compiti quali il versamento della riduzione dei premi nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, la gestione di una CAF o di un fondo (p. es. fondo per la formazione professionale, fondo sociale), la riscossione di contributi oppure il versamento di prestazioni (fondo, associazione fondatrice). Conformemente alla legge federale del 6 ottobre 20069 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), i