Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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Cantoni possono incaricare le casse di compensazione cantonali di ricevere le domande o versare le PC.

Le casse di compensazione vanno indennizzate per le spese di amministrazione derivanti dall’adempimento dei compiti loro affidati. A tal fine non possono essere impiegati né i contributi per le spese di amministrazione né i sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS.

1.2.2 Uffici AI

Gli uffici AI sono enti cantonali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica incaricati dell’esecuzione dell’AI. Sebbene vengano istituiti dai Cantoni, essi godono di una certa autonomia nei loro confronti. La LAI conferisce agli uffici AI un certo potere decisionale e li sottopone alla vigilanza della Confederazione.

Compiti degli uffici AI e loro finanziamento

Gli uffici AI svolgono l’intero processo di integrazione e di esame del diritto a una rendita. Le prestazioni pecuniarie vengono in seguito calcolate e versate dalle casse di compensazione AVS. Sul piano finanziario, l’assicurazione rimborsa agli uffici AI le spese d’esercizio da essi sostenute nell’ambito di una gestione razionale, incluse quelle per i servizi medici regionali (art. 67 cpv. 1 lett. a LAI). Nel quadro della vigilanza finanziaria, il rimborso effettivo delle spese è stato delegato all’UFAS (art. 55 dell’ordinanza del 17 gennaio 196110sull’assicurazione per l’invalidità [OAI]), che decide sulle spese rimborsabili. Di conseguenza, l’UFAS approva gli organigrammi, i bilanci preventivi e i conti annuali degli uffici AI (art. 53 cpv. 1 OAI). Le casse di compensazione mettono a disposizione dell’UFAS i documenti necessari a tal fine (art. 53 cpv. 2 OAI).

1.2.3 Istituti delle assicurazioni sociali

A partire dagli anni Novanta, alcuni Cantoni hanno riunito l’ufficio AI e la cassa di compensazione cantonale in un’unica entità giuridica, denominata istituto delle assicurazioni sociali (IAS). A seconda dei casi, oltre all’AVS e all’AI quest’ultimo gestisce oggi anche le PC, le IPG (inclusa l’indennità in caso di maternità), gli assegni familiari e la riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattie. Vi sono inoltre modelli che prevedono una direzione comune dell’AVS e dell’AI.

1.2.4 Ufficio centrale di compensazione

L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) è una divisione principale dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF) che svolge diversi compiti per

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