Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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1.4.3 Tipi e strumenti di vigilanza

Nella pratica si distingue in generale tra una vigilanza preventiva e una vigilanza repressiva.

Vigilanza preventiva

La vigilanza preventiva ha di regola il compito di garantire la stabilità del sistema e svolge quindi un ruolo importante soprattutto nel settore dei servizi finanziari e delle assicurazioni private. Questo tipo di vigilanza è però esercitata anche negli ambiti della previdenza professionale (art. 65 LPP) e dell’assicurazione malattie (art. 13 e 14 della legge del 26 settembre 201414 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie [LVAMal]). Queste leggi prescrivono la costituzione e la gestione di accantonamenti, riserve e, nella previdenza professionale, anche di una riserva matematica destinati a garantire il versamento delle prestazioni dovute nel momento in cui diventano esigibili.

L’AVS, l’AI, le IPG e gli assegni familiari nell’agricoltura sono finanziati secondo il sistema di ripartizione, le PC addirittura esclusivamente con fondi pubblici. Queste assicurazioni hanno dunque meno bisogno di una vigilanza preventiva per premunirsi contro i rischi dei mercati finanziari; nel loro caso questa vigilanza ha soprattutto lo scopo di garantire il corretto funzionamento del sistema (p. es. la correttezza del pagamento delle prestazioni). Gli attuali strumenti di vigilanza preventiva sono rappresentati dalle direttive (o circolari) dell’UFAS, che costituiscono istruzioni pratiche vincolanti dell’autorità di vigilanza per gli organi esecutivi. Diversamente dalle leggi e dalle ordinanze, le istruzioni dell’autorità di vigilanza non sono tuttavia vincolanti per gli assicurati e altri terzi, quali ad esempio i datori di lavoro. Dato che gli organi esecutivi devono attenervisi, esse hanno però un notevole effetto sui terzi e possono pertanto essere esaminate liberamente dai tribunali. Nella sua giurisprudenza il Tribunale federale avalla le direttive amministrative dell’autorità di vigilanza, se queste consentono un’interpretazione delle disposizioni giuridiche applicabili equa e adeguata al caso specifico e rispettano il principio di proporzionalità. Viceversa, il Tribunale si scosta dalle direttive laddove esse sono incompatibili con il diritto vigente15. La competenza dell’UFAS di impartire istruzioni si fonda sull’articolo 72 LAVS e ha lo scopo di garantire un’applicazione unitaria della legislazione da parte degli organi esecutivi. Analogamente, l’UFAS ha questa competenza anche nell’ambito dell’AI (art. 64a cpv. 1 lett. b LAI), delle IPG (art. 23 cpv. 1 LIPG16), delle PC (art. 28 LPC in combinato disposto con l’art. 55 dell’ordinanza del 15 gennaio 197117sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPC-AVS/AI]) e degli assegni familiari nell’agricoltura (art. 25 LAF).

14RS 832.12

15DTF 129 V 67, sentenza del 19 agosto 2004, pubblicata in AHI-Praxis 6/2004,

pag. 257 segg.

16RS 834.1

17 RS 831.301