Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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2.2.2 Rischi operativi
La presente revisione di legge è dunque incentrata non tanto sui rischi strategici, quanto su quelli operativi che possono presentarsi nell’esecuzione del 1° pilastro e nella relativa attività di vigilanza. Da un lato si tratta soprattutto di rischi finanziari: i rischi dell’esecuzione possono avere cause molto diverse e ripercussioni finanziarie sia sul fronte delle uscite che su quello delle entrate (p. es. errori nel versamento delle prestazioni, spese di esecuzione eccessive, errori nell’assoggettamento, nella determinazione dello statuto contributivo o nella fissazione dei contributi, misure d’incasso insufficienti); dall’altro vi sono però anche rischi di reputazione: le infrazioni commesse da membri degli organi esecutivi o un’attività esecutiva non conforme alla legge possono causare un danno d’immagine con ripercussioni negative per l’intero sistema.
Va premesso, con grande soddisfazione, che nei quasi settant’anni di storia dell’AVS e sessanta dell’AI le due assicurazioni non hanno subìto danni economici considerevoli dovuti ad atti illeciti commessi intenzionalmente o per negligenza grave da loro funzionari. Sebbene nel 1° pilastro vi siano stati alcuni casi di malversazione, i danni che ne sono derivati sono sempre stati coperti dagli enti responsabili per gli organi esecutivi in questione.
Questo bilancio positivo è dovuto non soltanto alla qualità dell’attività esecutiva ma anche alle modalità di finanziamento del 1° pilastro: una caratteristica del sistema di ripartizione è che le casse di compensazione e gli uffici AI, diversamente dagli istituti di previdenza del 2° pilastro, non sopportano rischi assicurativi e non detengono patrimoni di previdenza. L’AVS e l’AI non accumulano riserve matematiche e, sotto il profilo attuariale, i mezzi dei fondi di compensazione non rappresentano riserve matematiche bensì riserve destinate a compensare le fluttuazioni nell’andamento finanziario dell’assicurazione.
I successi del passato non devono tuttavia indurre a rinunciare, nel 1° pilastro, al passaggio alla vigilanza basata sui rischi, che è già realtà in altri ambiti delle assicurazioni sociali. La vigilanza carente è stata per esempio uno dei motivi del dissesto finanziario dell’AI. Dal 2008 l’autorità di vigilanza dispone di moderni ed efficaci strumenti di vigilanza, gestione strategica e gestione, che garantiscono un’esecuzione dell’AI uniforme, conforme alla legge e qualitativamente ineccepibile.
Soggetti che assumono rischi
I «soggetti che assumono rischi» sono soggetti chiamati a riconoscere e analizzare i rischi e a decidere come affrontarli. Tali soggetti devono pertanto anche rispondere delle conseguenze di un’errata gestione dei rischi. Nell’ambito del 1° pilastro, gli organi esecutivi e le autorità di vigilanza devono affrontare nella loro attività esecutiva quotidiana i rischi operativi precedentemente descritti, mentre il legislatore ha il compito di predisporre un quadro giuridico e gli strumenti atti a ridurre i rischi dell’attività esecutiva e della vigilanza. Retrospettivamente, si può affermare che sotto questo profilo il sistema vigente ha generalmente funzionato bene finora. In prospettiva futura, però, è altrettanto chiaro che soprattutto la crescente digitalizza-